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Costituire un Caf

I CAF possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

  • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
  • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, non presenti nel CNEL, se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
  • organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale;
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
  • sostituti d'imposta di cui all'art. 23, D.P.R. n. 600/1973, aventi complessivamente almeno 50.000 dipendenti;
  • associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno 50.000 aderenti.

In base alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9 del DM n. 164 del 1999, per ottenere l’autorizzazione a  prestare l’attività di assistenza fiscale, le società di capitali, regolarmente costituite dalle predette associazioni, devono presentare una documentata istanza alla Direzione regionale competente comunicando, tra l’altro, i dati identificativi delle sedi operative, dei responsabili dell’assistenza fiscale, dei soci del Caf, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l’eventuale Collegio Sindacale del Caf e delle società di servizi, i dati della polizza assicurativa nonché, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano,  l’eventuale trasferimento di quote o azioni e le variazioni o integrazioni dei dati comunicati.

Ottenuta l’autorizzazione, i Caf sono iscritti nei rispettivi Albi dei Caf-dipendenti o dei Caf-imprese.

Come disposto dagli artt. 3 bis, comma 10, e 7 quinquies del D.L. n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, dal 2006 possono prestare assistenza per il modello 730 anche i Consulenti del lavoro, i Dottori commercialisti, i Ragionieri ed i Periti commerciali.