Competenza territoriale
Il contribuente deve rivolgersi esclusivamente all'ufficio competente per territorio:
- per l’esibizione, ai fini del controllo formale della documentazione indicata in dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel caso di richiesta di annullamento di una cartella di pagamento derivante dal controllo formale, ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- per la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R n. 600 del 1973;
- per l’istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs n. 218 del 1997;
- in caso di presentazione della dichiarazione di successione è competente l’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Il contribuente può rivolgersi presso qualunque ufficio per i servizi di informazione ed assistenza, tra i quali la richiesta di annullamento di comunicazioni di irregolarità, di avvisi bonari e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatici.
Attenzione: si ricorda che per l'instaurazione di un giudizio innanzi alle commissioni provinciali il contribuente deve notificare il ricorso all'ufficio che ha emesso l'atto che si intende impugnare. (D.Lgs. n. 546 del 1992).
Normativa di riferimento