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Comunicazioni sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2002

Cos'è questa comunicazione (L. 311/2004, art. 1, comma 412)

La Legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha previsto che l’Agenzia delle Entrate deve comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. “controllo automatico”), relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Pertanto, con questa comunicazione l’Agenzia delle Entrate fa conoscere al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2002 (trattamenti di fine rapporto, arretrati di lavoro dipendente, cessioni d’azienda, redditi percepiti dagli eredi).
Attenzione: non si tratta di un atto impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso.

Determinazione dell’imposta (D.P.R. 917/1986, art. 17 vigente al 31.12.2001)

L’imposta è determinata in base ai dati esposti dai sostituti d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) sul modello 770/2003, relativo ai compensi erogati nel 2002, ovvero sulla base dei dati esposti dal contribuente nel quadro RM del modello Unico 2003 o nel quadro F del modello 730/2003, presentati per il periodo d’imposta 2002.
A tal fine si applicano le regole contenute nell’articolo 17 del D.P.R. n. 917/1986, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2001.
Relativamente ai compensi erogati dai sostituti d’imposta, l’Irpef è liquidata nei modi ordinari, sommando detti compensi al reddito complessivo, se tale modalità è più favorevole per il contribuente.

Come far correggere eventuali errori

Se il contribuente ritiene non dovute le somme richieste può chiedere l’annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi preferibilmente all’ufficio territorialmente competente o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale o ai centri di assistenza telefonica.
Il contribuente può fissare un appuntamento con l’ufficio sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it sia tramite telefono, componendo il numero 199.126.003 (il costo è di 11,88 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta); in tal caso è opportuno che l’interessato porti con sé la documentazione attestante i dati corretti (prospetti di liquidazione del TFR, modelli Cud, altri certificati appositamente rilasciati dai sostituti d’imposta).
Qualora a seguito dell’eventuale intervento correttivo non risultino dovute imposte, l’ufficio che ha eseguito la correzione rilascia un attestato comprovante tale circostanza. Nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, viene inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento una nuova comunicazione, unitamente al modello di pagamento F24 precompilato. Se ci si è rivolti all’ufficio competente questo può consegnare la nuova comunicazione mediante raccomandata a mano.
Il contribuente può, altresì, contattare un centro di assistenza telefonica al numero 848.800.444 (il costo è quello della tariffa urbana a tempo) e trasmettere a mezzo fax eventuali documenti.

Modalità e termini di versamento (D. Lgs 241/1997, art. 19)

L’imposta dovuta deve essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; il versamento può essere effettuato con la contestuale presentazione dell’allegato modello di pagamento F24 ad un qualsiasi sportello bancario, postale o di un concessionario. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso lo sportello Bancomat della banca che ha rilasciato la carta, nei limiti di utilizzazione della stessa; l’avvenuto pagamento è attestato dallo scontrino rilasciato dal medesimo sportello e da una successiva comunicazione dell’Agenzia.
Chi intende compensare il debito con eventuali crediti disponibili non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, il periodo di riferimento del debito, il codice atto della comunicazione, gli importi a debito e quelli a credito. Chi intende versare solo una parte del debito, parimenti, non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, gli importi che intende versare, il periodo di riferimento ed il codice atto della comunicazione. Anche il pagamento parziale può essere compensato.
Se, a seguito della correzione di eventuali errori, è stata elaborata una nuova comunicazione, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna della medesima.

Omesso versamento delle somme dovute ( D. Lgs 471/1997, art. 13 - D.P.R. 602/1973, art. 20 )

Se il contribuente non versa quanto dovuto, le somme saranno iscritte a ruolo e di seguito sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all’imposta, una sanzione pari al 30% dell’imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.