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Obbligo di comunicazione della Posta Elettronica Certificata (PEC): chiarimenti

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, ciascun operatore finanziario è tenuto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), tramite il quale riceve le richieste di indagine da parte degli organi a ciò preposti; tali operatori erano tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate detto indirizzo entro il termine del 30 aprile 2006 (termine poi prorogato al 30 giugno).

Tra gli operatori finanziari destinatari delle citate disposizioni sono elencati soggetti iscritti negli albi/elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi. In particolare, sono destinatari dell'obbligo di istituire la posta elettronica certificata: gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., i 113 T.U.B., i soggetti che non operano nei confronti del pubblico e che risultano iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 113 T.U.B., i cambiavalute, i confidi, le casse peota.

Sono esclusi da tale adempimento gli agenti in attività finanziaria (che agiscono come mono/plurimandatari di altri soggetti) e i mediatori creditizi.

I soggetti ancora iscritti nei citati elenchi, interessati dall'Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione in materia di istituzione della PEC, qualora ritengano di non possedere più i requisiti previsti dalla normativa di settore per mantenere l'iscrizione negli elenchi in parola, devono presentare all'Ufficio Italiano dei Cambi formale istanza di cancellazione avvalendosi della seguente modulistica:

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Modulo BI AR CAN per gli iscritti ex artt. 106 e 113 T.U.B., confidi e casse peota, secondo le modalità specificate nella Circolare 4 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/9/1996 - serie generale);

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Modulo UIC CV CAN per i cambiavalute, secondo le modalità indicate nel Provvedimento UIC 21 dicembre 2001 (G.U. n. 22del 26/1/2002- serie generale)


Verificati i presupposti per procedere alla cancellazione, entro il termine di 120 gg dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Italiano dei Cambi dà comunicazione formale all'interessato dell'avvenuta cancellazione. I soggetti cancellati sono eliminati dal relativo elenco consultabile sul sito www.uic.it, sezione "Albi ed elenchi" e non sono tenuti a dotarsi di PEC.

Successivamente alla formale cancellazione dall’elenco UIC (ora Banca d'Italia) i soggetti possono procedere alla dismissione della casella pec, da effettuarsi esclusivamente in via telematica secondo le specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del 12 novembre 2007.