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Non residenti: esentati dall'obbligo di pagamento del contributo al CSSN

In base alle disposizioni fiscali all'epoca in vigore, i non residenti erano esentati dal pagamento del contributo al Servizio sanitario nazionale (contributo soppresso dal 1998 in quanto incorporato nell'IRAP). Poiché è stato segnalato che alcuni contribuenti non residenti hanno ricevuto, forse a causa della mancata indicazione sul 740 della residenza estera, "avvisi bonari" contenenti la richiesta di pagamento del contributo sanitario arretrato relativo agli anni 1996 o 1997, gli interessati possono chiedere l'annullamento dell'avviso (allegando la necessaria documentazione) all'ufficio competente in base al loro domicilio fiscale in Italia oppure - in caso di difficoltà - direttamente alla Direzione Accertamento dell'Agenzia delle entrate - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma.