Ruling internazionale
L'art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare, in via opzionale, una procedura di ruling internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
La procedura in questione si conclude con la stipulazione di un accordo, tra l'Amministrazione finanziaria e l'impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 sono state definite le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura.
In sintesi il provvedimento in questione, oltre a puntualizzare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al ruling, stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura che deve avvenire su impulso del contribuente mediante la presentazione di una istanza su carta libera (in plico non imbustato e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) ai seguenti indirizzi:
- Ufficio Ruling Internazionale Centro-sud Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di Grandi Dimensioni Roma, Roma, Via Cristoforo Colombo n° 426 C/D 00145 (per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia) Per eventuali comunicazioni: dc.acc.uri.centrosud@agenziaentrate.it
- Ufficio Ruling Internazionale Nord Direzione Centrale Accertamento - Settore Soggetti di Grandi Dimensioni Milano, Via Ugo Bassi 4, 20154 (per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la propria stabile organizzazione nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). Per eventuali comunicazioni: dc.acc.uri.nord@agenziaentrate.it
A ciò fa seguito l'instaurazione del contraddittorio tra le parti da concludersi entro 180 giorni, a meno che non siano necessarie ulteriori informazioni reperibili da Amministrazioni fiscali di altri Paesi, nel qual caso il termine sopra indicato deve considerarsi ampliato.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004