ABITAZIONE PRINCIPALE
È l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l’esclusione dall’Irpef, la detrazione degli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione, l'esenzione da una detrazione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici). Ai fini dell’Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle imposte indirette, in caso di trasferimento di un’unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste (imposta di registro o Iva in misura ridotta, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata “prima casa”. Con tale espressione si intende l’immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
La posizione dominante è la condizione in cui si possono venire a trovare una o più aziende che diventino padrone di un mercato specifico. Per avere una posizione dominante non serve arrivare alla totale assenza di concorrenza: è sufficiente che un gruppo limitato di società, per esempio, possano fissare i prezzi a loro piacimento per avere ben più di un indizio che si stia verificando un abuso di posizione dominante.
ACCANTONAMENTI
Imputazioni di quote di reddito a fondi destinati alla copertura di rischi o spese. La normativa tributaria consente di detrarre alcuni tipi di accantonamento dal reddito di esercizio entro determinati limiti quantitativi. I principali accantonamenti riguardano il fondo di indennità di fine rapporto, il fondo rischi su crediti, il fondo rischi di cambio.
ACCATASTAMENTO
Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della rendita.
I proprietari hanno l’obbligo di denunciare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l’uso a cui sono destinate.
Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.
Per gli immobili non ancora censiti, il proprietario può utilizzare, ai fini fiscali, la rendita attribuita a edifici similari.
L’ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.
ACCERTAMENTO CATASTALE
Operazione consistente nell’individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata, nella verifica dell’esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.
ACCERTAMENTO
Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate, entro precisi termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente. Per i principali tributi può essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato.
Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito avviso.
Di solito l’accertamento è unico e globale e, quindi, non può essere “integrato” con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli studi di settore. L’accertamento parziale può interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)
Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente.
I contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi vantaggi, tra cui:
- la riduzione a un quarto delle sanzioni;
- la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
- la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non può fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).
La definizione può avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazione giudiziale.
ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE
Attività di controllo di vario tipo svolte nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente.
Dopo il loro inizio il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es., ravvedimento). V. anche accesso, ispezione, verifica, poteri degli uffici.
ACCESSO
Potere di entrare in un luogo e di fermarvisi, anche senza o contro il consenso del contribuente, al fine di eseguire le operazioni autorizzate dal responsabile dell'ufficio competente dell’Agenzia.
L'attuale legislazione consente l'A. sia nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali o agricole sia in quelli destinati all'esercizio di arti e professioni. Se deve essere effettuato in altri locali (esempio: abitazione privata) occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica motivata dall'esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie (v. Poteri degli uffici).
ACCISE (O IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO)
Imposte indirette che gravano su determinati prodotti energetici o di origine alcolica. A seconda dei casi, l'imposta può essere dovuta al momento della fabbricazione o della importazione oppure a quello dell'immissione al consumo. Tra le principali A. vi sono: imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, imposta di fabbricazione sugli oli minerali, imposta di consumo sull'energia elettrica, imposta di consumo sul gas metano, imposta di consumo sugli oli lubrificanti.
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Dal 2007 per l’addizionale comunale è dovuto anche un acconto nella misura del 30%, calcolato sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che sarà trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell’addizionale comunale è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.
ACCONTO IRPEF
E’ l’importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso. Per stabilire se l’A. è dovuto o meno occorre far riferimento all’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se il debito Irpef che risulta:
- non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 99% del suo ammontare.
In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
-
in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
-
in due rate (40 % la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52.
Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione può determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista.
ACQUIESCENZA
Versamento entro i termini delle somme dovute a seguito di un accertamento operato dall’Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell’ accertamento con adesione, con diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.
ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Facoltà concessa agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza ricevere addebito dell’ Iva, nei limiti di un determinato importo (plafond). Lo status di esportatore abituale si acquisisce se l’ammontare delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti è stato superiore al 10% del volume d’affari. Finalità dell’istituto è quella di evitare il formarsi di un eccessivo credito Iva che finirebbe con il penalizzare le imprese esportatrici.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Sono tutte le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati sul territorio dello Stato da altro Stato membro del cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Imposte dovute dalle persone fisiche. Le addizionali si determinano applicando un’aliquota fissa al reddito Irpef. Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di domicilio fiscale (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati sono i sostituti d'imposta ad effettuare il prelievo; gli altri contribuenti devono, in occasione della dichiarazione dei redditi, calcolare e versare le addizionali.
Per conoscere le aliquote regionali si possono consultare i relativi siti; per conoscere quelle comunali è a disposizione l'elenco completo delle aliquote e delle esenzioni pubblicate entro il 31 dicembre 2007.
ADEMPIMENTO
È l’esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente: ad es., la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un’imposta.
AGENZIE FISCALI
Enti pubblici non economici nati dalla riorganizzazione del Ministero delle Finanze attuata con il decreto legislativo 300/99. Le quattro A. (Entrate, Dogane, Territorio e Demanio) esercitano le funzioni precedentemente affidate ai Dipartimenti del vecchio Ministero. Sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nell’ambito di una convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale assegna gli indirizzi strategici e svolge un costante monitoraggio sulla loro attività.
AGENTI DELLA RISCOSSIONE
Società alle quali è affidato in concessione, in un determinato ambito territoriale, il servizio della riscossione, anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia delle entrate.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell’applicazione di un’aliquota ridotta oppure nella concessione di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile, detrazioni d’imposta, esenzioni.
AGEVOLAZIONI “DE MINIMIS”
Aiuti economici di modesta entità che gli Stati membri dell’Ue possono erogare liberamente alle imprese senza attendere il rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea. Dal 1° gennaio 2007 il regime “de minimis” prevede che le imprese possano ricevere a questo titolo aiuti fino ad un massimo di 200.000 euro nell’arco di tre anni.
AGEVOLAZIONI PER DISABILI
per i veicoli:
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- l’esenzione dal bollo auto;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’Iva agevolata al 4%;
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfettario) del cane guida per i non vedenti;
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai dei sordomuti
per le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap:
- la possibilità ai fini Irpef di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica (v. Familiari a carico).
per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
- detrazione d’imposta del 36% (del 41% solo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006) sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
per l’assistenza personale:
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
- a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
AGGIO
Somma che l’agente percepisce per la sua attività di riscossione delle imposte.
AIUTI DI STATO
Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Il controllo degli aiuti di Stato risponde pertanto alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all'interno dell'Unione europea.
ALIQUOTA
Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. L'A. indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l'Irpeg) ovvero più o meno crescente con l’aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote Irpef).
ALIQUOTA MARGINALE
Percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione.
ALIQUOTA MEDIA
Rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta e il reddito imponibile.
AMMORTAMENTO DEI BENI
Procedimento contabile con cui si fa concorrere per quote il costo originario di un bene che ha carattere durevole, sia materiale (macchinario, impianto, fabbricato, automezzo) o immateriale (es. avviamento), alla determinazione dei costi relativi a ciascun periodo d’imposta.
L'ammortamento si effettua nei casi in cui il contributo all'attività economica di un certo bene abbia durata superiore al periodo di tempo nel quale si calcola il risultato d’esercizio (generalmente l'anno).
ANAGRAFE TRIBUTARIA
Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva). Mediante l’A.T. gli uffici dell’Agenzia possono ottenere i dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale. Inoltre raccoglie elementi e notizie in ordine a movimenti economici fiscalmente rilevanti, che possono essere utilizzati, con controlli incrociati, da altre pubbliche amministrazioni.
ARMONIZZAZIONE FISCALE
Processo di integrazione dei sistemi fiscali degli Stati facenti parte dell’Unione europea basato sulla convergenza delle normative verso principi comuni.
ASSE EREDITARIO
Insieme dei beni e diritti appartenuti al defunto; identifica il patrimonio caduto in successione nel suo complesso.
ASSEVERAZIONE
Attestazione che riguarda tutti i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore ovvero i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa con compensi o ricavi annui non superiori a euro 5.164.568,99. Viene rilasciata, a richiesta del contribuente, a seguito di un’attività di controllo tendente a verificare che:
-
i dati dichiarati siano conformi a quelli risultanti dalle scritture contabili;
- i ricavi dichiarati siano congrui (in caso contrario vanno indicate le cause che giustificano lo scostamento da quelli determinabili con il software Gerico);
- determinati indicatori economici siano coerenti (o le cause che giustificano un’incoerenza) rispetto agli indici individuati dagli studi di settore.
Sono abilitati al rilascio dell’asseverazione i responsabili dei CAF imprese nonché i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, previa comunicazione alla competente Direzione regionale.
Voci collegate: certificazioni fiscali, certificazione tributaria, visto di conformità.
ASSISTENZA FISCALE
Servizio introdotto allo scopo di semplificare la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati. Questi contribuenti, utilizzando un apposito modello (mod. 730) possono presentare la dichiarazione direttamente al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico oppure ai Centri di assistenza fiscale (Caf). Il modello 730 offre numerosi vantaggi rispetto al modello UNICO: è più facile da compilare, non richiede calcoli, consente di ottenere eventuali rimborsi con la busta paga o con la pensione entro i mesi di luglio o agosto successivi alla data di presentazione.
Esistono anche Caf-imprese per l’assistenza agli esercenti attività imprenditoriale.
ASSISTENZA TECNICA
Nel processo tributario, è la possibilità di avvalersi di un difensore abilitato. L’A.T. è facoltativa quando la controversia ha ad oggetto tributi di valore non superiore a 2.582,28 euro, obbligatoria in caso contrario. Ai non abbienti è assicurata l’assistenza gratuita.
ATTIVITÀ
Esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato. Le A. sono raggruppate in categorie socio-economiche secondo una classificazione derivata dal sistema di contabilità nazionale. Il loro elenco può essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Chiunque intraprende una di esse nel territorio dello Stato deve comunicarlo anche telematicamente entro 30 giorni all’Agenzia, che provvederà ad attribuirgli il numero di partita Iva. Vanno comunicate anche le variazioni e le cessazioni di attività.
Voci collegate : Attività (comunicazione di inizio, variazione, chiusura), Commercio elettronico, Partita Iva.
ATTIVITÀ (COMUNICAZIONE DI INIZIO)
Dichiarazione che va presentata, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’inizio di una qualunque attività economica o dalla costituzione della società.
L’Ufficio attribuisce il numero di partita Iva che resta invariato fino al momento della cessazione dell’attività anche in caso di mutamento del domicilio fiscale del contribuente. Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nei documenti e nei versamenti indirizzati all’ufficio, nella home page dell’eventuale sito web, e in ogni altro documento ove richiesto.
Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui nuovi modelli AA9/8 e AA7/8, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia.
Possono essere presentate ad un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad uno degli uffici Iva ancora esistenti, sia direttamente sia a mezzo posta o in via telematica.
ATTIVITÀ (VARIAZIONE DI)
Dichiarazione che deve essere presentata entro trenta giorni, con le stesse modalità previste in caso di inizio dell’attività, ad un qualunque ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, in caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività. In caso di trasferimento del domicilio fiscale la variazione produce i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.
ATTIVITÀ (CHIUSURA DI)
Dichiarazione che deve essere presentata in caso di cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
ATTIVITÀ AGRICOLE
Ai fini delle imposte sui redditi sono:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
ATTIVITÀ INTRAMURARIA
Attività professionale supplementare svolta dagli appartenenti ad alcune categorie – in particolare, medici ospedalieri - dietro autorizzazione.
ATTIVITÀ MARGINALI
Regime agevolativo applicabile a coloro che esercitano un’attività per la quale sono applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore ad euro 25.823,00. Consiste nella applicazione al reddito d’impresa o di lavoro autonomo di un' imposta sostitutiva dell’Irpef del 15% e nella possibilità di essere assistiti dall'amministrazione finanziaria per l'assolvimento degli adempimenti tributari (c.d. Tutoraggio). Per usufruire di tale agevolazione occorre presentare domanda entro il mese di maggio presso l' ufficio dell’Agenzia competente per territorio.
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc.
Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.
AUTOCONSUMO
Destinazione all’utilizzo personale, da parte dell’imprenditore individuale o dell’esercente arti e professioni, dei beni o servizi da lui prodotti. Tale utilizzo ha un particolare trattamento fiscale sia per quanto riguarda le imposte dirette sia per quanto riguarda l’ Iva.
AUTOFATTURA
Documento fiscale che in alcuni casi il cliente deve emettere, sostituendosi in tale adempimento al fornitore.
AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE
Calcolo e versamento dell’imposta dovuta effettuati direttamente dal contribuente nei casi previsti dalla legge.
AUTONOMIA TRIBUTARIA
Potestà attribuita alle Regioni e agli enti locali di stabilire e riscuotere tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
AUTOTUTELA
È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice.
L’Agenzia delle Entrate provvede alla correzione su richiesta del contribuente o d’ufficio. Non è necessario che il contribuente abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Qualsiasi atto di per sé idoneo a ledere gli interessi del contribuente può essere oggetto di riesame.
Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto. Nel caso che questo ometta di dar seguito all’annullamento senza giustificato motivo può provvedervi, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende.
Il potere di annullamento dell’atto, o di rinuncia all’imposizione, sorge in tutti i casi di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
L’annullamento può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato. Non è consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole all’Ufficio.
L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.
AVVISI DI PAGAMENTO
(v. Cartelle di pagamento)
AVVISO BONARIO
Comunicazione inviata dall’agente della riscossione al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998 e dalle dichiarazioni Iva presentate per gli anni dal 1995 al 1998. La sua funzione è quella di consentire al contribuente la regolarizzazione della propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l’invio della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria.
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente.
L'A., che deve essere sempre motivato, a pena di nullità, anche in osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, deve indicare:
-
gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
-
le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
L’avviso può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica.
Voci collegate : Accertamento, ricorso, versamenti, verifiche.
AZIONE ESECUTIVA
(v. Esecuzione forzata)