Gli articoli da 155 a 161 del TUIR prevedono un regime opzionale di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime (tonnage tax).
L'opzione per il regime di tonnage tax è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. La relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione, utilizzando l'apposito modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi".
La comunicazione va inviata:
- nel caso di esercizio dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale si intende fruirne;
- nel caso di rinnovo dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata;
- nel caso di variazione del gruppo, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione.
Normativa