Contributo unificato
Dal 1° marzo 2002 è cambiata la tassazione per le spese degli atti giudiziari.
È entrato in vigore, infatti, il "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte finora versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Questa nuova forma di tassazione ha semplificato in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
Come si paga
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:
gli uffici postali utilizzando l’apposito
bollettino di conto corrente postale (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
le tabaccherie e i concessionari della riscossione.
Pagamento presso le tabaccherie: se si decide di versare il contributo presso i tabaccai è necessario il
modello per la comunicazione di versamento sul quale i contribuenti debbono apporre un apposito contrassegno rilasciato dai tabaccai comprovante l'avvenuto pagamento che deve essere apposto sul modello di comunicazione di versamento, al fine di avere tutti i dati richiesti; questo, sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la predetta nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente. Nel modello, disponibile, in formato elettronico, sul sito www.agenziaentrate.it, vanno indicate le generalità del ricorrente (il soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) nonché le generalità del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002
Normativa e prassi
Circolare del 14/08/2002 n. 70: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 (file .pdf)
Risoluzione n. 141 del 19/12/2006: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126