Vendita al pubblico dei valori bollati e del contributo unificato per le spese di giustizia - contrassegni telematici
Al fine di contrastare i fenomeni di contraffazione dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo, l’Agenzia delle Entrate in accordo con le Associazioni di categoria dei tabaccai, ha previsto che la loro emissione debba avvenire contestualmente alla richiesta da parte dell’utenza (principio dell’emissione "a vista"); tale previsione costituisce, infatti, un elemento di garanzia circa l’integrità e la validità dei contrassegni telematici.
Sono state tuttavia introdotte due eccezioni al suddetto principio generale.
La prima si applica nei casi in cui la richiesta (proveniente ad esempio da operatori professionali) sia relativa ad un numero superiore a cinquanta contrassegni. In simili circostanze, per evitare che l’attività della rivendita si blocchi ed al fine di ottimizzare il servizio di distribuzione, anche nell’interesse degli utenti, è stato previsto che l’emissione dei contrassegni possa avvenire successivamente alla richiesta.
La richiesta deve essere prodotta in forma scritta e deve contenere l’indicazione delle generalità del rivenditore e del richiedente (il quale è anche tenuto ad esibire copia di un valido documento di riconoscimento) nonché la tipologia e il numero di contrassegni di cui si chiede l’emissione.
Per agevolare gli adempimenti degli utenti e consentire una gestione uniforme da parte dei rivenditori delle richieste scritte, è stato predisposto un fac-simile di modello che sarà reso disponibile anche presso le rivendite.
La seconda eccezione riguarda i rivenditori che in considerazione della loro particolare ubicazione (ad esempio in prossimità o all’interno dei Tribunali), hanno un volume d’affari estremamente elevato, tale da impedire il rigoroso rispetto dell’obbligo dell’emissione a vista.