Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
I requisiti per fruire dei benefici
L'acquisto delle pertinenze
Casi particolari
Quando si perdono le agevolazioni
"prima casa"
Quando si acquista la "prima casa" si puo' godere di un regime
fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto
a quelle ordinariamente dovute.
Acquisto da privato non soggetto ad Iva
In particolare, se la parte che cede la casa e' un privato non soggetto ad Iva,
l'agevolazione consiste nella possibilita' di versare:
- l'imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
- le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna) in luogo,
rispettivamente, del 2% e dell'1%.
Acquisto da imprese
Chi, invece, compra casa da un venditore con partita Iva, dovra' tener conto
delle recenti modalita' di tassazione introdotte dal decreto legge n. 223 del
2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006).
A partire dal 4 luglio 2006, per la compravendita della "prima casa"
in cui la parte venditrice e' un'impresa, l'acquirente e' chiamato
a versare le seguenti imposte:
- Iva al 4%, piu' le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa
(pari a 168 euro ciascuna), se la cessione e' effettuata da impresa
"costruttrice" (o da impresa che ha ristrutturato l'immobile)
e la vendita si conclude entro 4 anni dall'ultimazione
dei lavori;
- imposta di registro con aliquota del 3%, piu' imposte ipotecaria e catastale
in misura fissa (168 euro ciascuna), se la cessione e' effettuata da
impresa "non costruttrice", oppure quando il venditore
e' un'impresa costruttrice (o che ha ristrutturato l'immobile)
e la vendita avviene dopo 4 anni dall'ultimazione dei
lavori.
Ovviamente, in assenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste
per la "prima casa", l'aliquota Iva aumenta al 10% (20% se
fabbricato di lusso), l'imposta di registro al 7% e le imposte ipotecaria
e catastale al 2% e 1%.
| Per usufruire delle agevolazioni "prima
casa" non e' necessario che l'immobile acquistato sia destinato
ad abitazione propria e/o dei familiari. |
Le agevolazioni fiscali sull'acquisto della "prima casa" sono
riconosciute in sede di registrazione dell'atto.Esse competono non soltanto
per gli atti a titolo oneroso che comportano l'acquisto della proprieta',
ma anche quando l'atto comporta l'acquisto della nuda proprieta',
del diritto d'abitazione, uso e usufrutto.
ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA": LE
IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE
| Acquisto da privato |
registro |
3% |
| ipotecaria |
168 euro |
| catastale |
168 euro |
| Acquisto
da "impresa costruttrice"
(o di ristrutturazione) entro 4 anni
dall'ultimazione dei lavori |
iva |
4% |
| registro |
168 euro |
| ipotecaria |
168 euro |
| catastale |
168 euro |
| Acquisto
da impresa "non costruttrice"
Acquisto da impresa "costruttrice"
(o di ristrutturazione) oltre 4 anni
dall'ultimazione dei lavori |
iva |
esente |
| registro |
3% |
| ipotecaria |
168 euro |
| catastale |
168 euro |
I REQUISITI PER
FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni
e' che l'acquisto riguardi una casa di abitazione non "di lusso".
Per verificare se un immobile e' considerato di lusso, occorre far riferimento
ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto
1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un'abitazione considerata non "di lusso",
i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile,
solo in presenza di determinate condizioni:
a) l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente
ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel
Comune dove l'acquirente svolge la propria attivita' principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non e' richiesta
la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato
con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE)
deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
b) l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge, di diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa
di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su
tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione
o nuda proprieta', su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge,
usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
| In presenza dei requisiti sopra elencati
l'agevolazione "prima casa" spetta anche se il bene
viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci,
quali interdetti e inabilitati. |
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l'impegno a stabilire la
residenza, entro 18 mesi, da parte dell'acquirente che non risiede nel
Comune dove e' situato l'immobile che si acquista, devono essere attestate
con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di acquisto.
Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono
state omesse, e' possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo,
redatto secondo le medesime formalita' giuridiche del precedente, in cui dichiarare
la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni
fiscali.
QUADRO RIASSUNTIVO DEI REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA
TIPO
DI IMMOBILE
E SUO UTILIZZO |
CASA DI ABITAZIONE NON
CONSIDERATA "DI LUSSO" |
NON E' RILEVANTE LA
CATEGORIA CATASTALE |
NON E' NECESSARIO CHE LA CASA
SIA UTILIZZATA COME
ABITAZIONE PRINCIPALE |
RESIDENZA
DELL'ACQUIRENTE |
NEL COMUNE IN CUI
SI TROVA L'MMOBILE |
L'IMMOBILE PUO' TROVARSI ANCHE NEL COMUNE
IN CUI SI HA L'ATTIVITA' PRINCIPALE |
NON E' UN REQUISITO RICHIESTO
AL PERSONALE DELLE FORZE
ARMATE E DI POLIZIA |
SE RICHIESTO, IL TRASFERIMENTO DELLA
RESIDENZA VA FATTO ENTRO 18 MESI DALLA
STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA |
TITOLARITA' DI ALTRE
PROPRIETA' |
NON E' POSSIBILE AVERE ALTRA ABITAZIONE
NEL COMUNE IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE
CHE SI ACQUISTA |
NON E' POSSIBILE AVERE ALTRA ABITAZIONE GIa'
ACQUISTATA CON AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" |
ATTESTAZIONE
DEI REQUISITI |
VA FATTA CON APPOSITA
DICHIARAZIONE DA INSERIRE
NELL'ATTO DI ACQUISTO |
L'ACQUISTO
DELLE PERTINENZE
Al verificarsi delle condizioni prima elencate, le agevolazioni per la prima
casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche
se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle
seguenti categorie catastali:
- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia o posto auto).
Le unita' immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie
catastali possono anche trovarsi in prossimita' dell'abitazione principale
(comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di
fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.
CASI PARTICOLARI
Coniuge in regime di comunione legale
Nel caso in cui due coniugi in comunione legale acquistino un appartamento da
adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi
per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio,
l'altro ha gia' fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato
prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio
si applica nella misura del 50%, cioe' limitatamente alla quota acquistata dal
coniuge in possesso dei requisiti
richiesti.
Titolari di nuda proprieta' su altra abitazione
L'agevolazione "prima casa" e' riconosciuta anche all'acquirente
o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprieta' su altra casa
di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene
acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
Il beneficio spetta pero' solo se la nuda proprieta' sia stata acquistata
senza fruire in precedenza dell'agevolazione prima casa.
Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile
Si puo' fruire dell'agevolazione "prima casa", in presenza
di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche
quando si acquistano quote di un immobile di cui si e' gia' proprietari di una
parte.
Sulla stessa casa di abitazione l'agevolazione
spetta anche nei seguenti casi:
- quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la
nuda proprieta' dell'immobile;
- quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o
abitazione. |
Acquisto di abitazione contigua
L'agevolazione "prima casa" spetta anche nelle seguenti due
ipotesi:
- quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica
unita' abitativa, purche' l'abitazione conservi, anche dopo la riunione
degli immobili, le caratteristiche non di lusso;
- quando si acquista un immobile contiguo ad altra casa di abitazione gia' acquistata
fruendo dei benefici "prima casa" (ad esempio quando si acquista
una stanza contigua).
Acquisto di abitazione in corso di costruzione
Anche quando si acquista un immobile non ultimato si puo' beneficiare dell'agevolazione
fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso
che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.
Cittadino italiano non residente
Chi e' emigrato all'estero puo' acquistare un immobile in regime agevolato
a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale.
Ovviamente, l'agevolazione spetta qualora sussistano gli altri requisiti
e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima
casa". Non e' necessario per l'acquirente stabilire entro 18 mesi
la residenza nel Comune in cui e' situato l'immobile acquistato.
| Ai contribuenti che non hanno
la cittadinanza italiana, l'agevolazione spetta solo in
presenza di tutte le condizioni previste e, in particolare, quando l'acquirente
ha la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato
(o la stabilisce entro 18 mesi). |
QUANDO
SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"
L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto
dell'immobile se:
- le dichiarazioni rese nell'atto di acquisto sono false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove e' situato l'immobile entro
18 mesi dall'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni
dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non riacquista un altro immobile
da adibire a propria abitazione principale (si
veda capitolo 3).
| Le agevolazioni non si perdono se entro
un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno
e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non
di lusso da adibire ad abitazione principale. |
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza
di imposta non versata e degli interessi nonche' l'applicazione di una
sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.
L'accertamento dell'ufficio
L'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, qualora entro 3
anni accerti l'assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla
legge, emettera' avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute
dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell'agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale,
essa e' diversa a seconda delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni
rese in sede di registrazione dell'atto, il termine triennale di decadenza
inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.
Un caso diverso e', invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende
entro 18 mesi trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile
acquistato e poi non si trasferisce. In questa ipotesi, nella quale la dichiarazione
non e' falsa sin dall'origine, il termine di decadenza di 3 anni non puo'
ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell'atto,
ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti,
nessuna contestazione sulla spettanza dell'agevolazione puo' essere fatta
al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire
la residenza.
PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI "PRIMA
CASA"
MOTIVI
CHE DETERMINANO
LA PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE |
false dichiarazioni rese nell'atto di
acquisto
|
| mancato trasferimento della residenza nei
tempi previsti |
trasferimento prima di 5 anni
dell'immobile
acquistato con agevolazioni
(se entro un anno non se ne acquista un altro) |
CONSEGUENZE DERIVANTI
DALLA PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE |
pagamento delle imposte in misura ordinaria |
pagamento di una sanzione del 30%
sulle maggiori imposte dovute |
| pagamento degli interessi di mora
|