Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.

L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.

Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.

Come presentare l’istanza

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail ovvero a mezzo posta, fax o a mano all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede il predetto Ufficio. Nel caso in cui i documenti e i dati siano detenuti da una Direzione centrale/Divisione, la richiesta va presentata a quest’ultima. E’ preferibile utilizzare l’apposito modello editabile.

Gli indirizzi per la trasmissione telematica sono reperibili nella sezione Telefono e posta elettronica.

La richiesta non necessita di motivazione ma deve essere specifica e consentire l’individuazione del dato o del documento di cui è richiesto l’accesso, nonché le generalità del richiedente con i relativi recapiti.

In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può eventualmente presentare, all’indirizzo  di posta elettronica entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it, un'istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.

La richiesta di riesame può inoltre essere presentata anche dai controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l’opposizione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.