Informazioni generali - Credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma 2012

Attenzione: a seguito delle modifiche alla disciplina del credito d'imposta introdotte dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, è stato esteso il periodo agevolabile; pertanto sono ammissibili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 30 giugno 2014).

Imprenditori e lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, possono richiedere un credito d’imposta pari al costo sostenuto. L’agevolazione spetta anche alle imprese ubicate nei territori indicati all’articolo 1, comma 1, del Dl 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti finalizzati al miglioramento sismico degli edifici, individuati dall’articolo 3, comma 10, dello stesso Dl 74/2012.

La richiesta del credito d’imposta va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite i soggetti incaricati). I termini originari erano

  • nel 2014, dal 14 aprile al 30 giugno, per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013
  • nel 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile, per i costi sostenuti nell’anno 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.

Successivamente, il provvedimento del Direttore del 28 novembre 2014 ha riaperto, dal 1° dicembre 2014 al 29 dicembre 2014, i termini di presentazione nel 2014 della richiesta del credito d’imposta per i costi sostenuti nel 2012 e nel 2013. Restano comunque valide le istanze presentate entro l’originario termine del 30 giugno 2014; istanze che possono anche essere sostituite, presentando una nuova domanda fra il 1° e il 29 dicembre.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditosisma2012”.

Credito d’imposta per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 (richieste presentate nel 2014)

La misura percentuale del credito d’imposta spettante è pari:

  • al 100% del credito d’imposta richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti nell’anno 2012
  • al 65,0934% richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti nell’anno 2013. L’importo risultante dall’applicazione della percentuale deve essere troncato alla seconda cifra decimale.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 18 marzo 2015). Il codice tributo da utilizzare è il 6843.