4. La presentazione della dichiarazione

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2007, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

  • agli uffici postali;
  • alle banche convenzionate;
  • agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
  • agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
  • direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.

È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2007 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:

  • è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
  • è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Presentazione a banche o posta

  1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purchè conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
  2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell' Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
  3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l' obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

  1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
  2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
  3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2007.

Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:

  1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
  2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonchè i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 luglio 2007. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'in termediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE
Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nel la delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 del l'Agenzia delle Entrate). Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purchè sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione telematica della dichiarazione tramite intermediario

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale. Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l' intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza av valersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest' ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o voluta mente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:

  • del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d' imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
  • del servizio telematico Internet, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d' im posta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiara zione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico. Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata.
Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di di mensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

  • cognome e nome del contribuente;
  • codice fiscale del contribuente;
  • la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2007 Persone Fisiche".