1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:

  1. della dichiarazione in forma unificata;
  2. della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di tre facciate. Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda e la terza facciata comprendono dodici riquadri: i primi sei relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti, e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri; i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, alla firma della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione. Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi. Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati. La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP e/o dell'IVA deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata se nel 2006 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero. La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2006 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2006 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2007 relativa all'anno 2006. Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative. La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono:

  • barrare la casella corrispondente ("Studi di settore", "Parametri", "Indicatori");
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Correzione ed integrazione della dichiarazione

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini". Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO nei termini" e "Ravvedimento"

1) Dichiarazione integrativa a favore

Ai sensi dell'art. 2, comma 8'bis, del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, barrando la casella "Dichiarazione integrativa a favore". In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.

2) Dichiarazione integrativa

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:

  • nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
  • nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

La presente casella va barrata anche nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo. Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:

  • "1" quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
  • "2" quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
  • "3" quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali". Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Dati personali

Luogo e data di nascita

Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.Se siete titolari di partita IVA, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

  • casella 1: barrare, se non siete stati mai sposati;
  • casella 2: barrare, se siete sposato o sposata;
  • casella 3: barrare, se siete vedovo o vedova;
  • casella 4: barrare, se siete legalmente separato o separata;
  • casella 5: barrare, se siete divorziato o divorziata;
  • casella 6: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta. La casella deve essere sempre barrata se siete il curatore dell'eredità giacente ed avete compilato nel riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" la casella "codice carica" con il codice ' 2');
  • casella 7: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
  • casella 8: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Residenza anagrafica

Da quest'anno dovete indicare la residenza anagrafica solo se avete variato la vostra residenza nel periodo dal 1º gennaio 2006 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:

  • i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
  • il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Dovete indicare la residenza anagrafica anche nel caso in cui presentate la dichiarazione per la prima volta, in tal caso dovete barrare la casella 2 "vedere istruzioni".Dovete barrare la casella 1 se con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vi è stato attribuito un domicilio fiscale diverso dalla vostra residenza anagrafica, indipendentemente dalla compilazione o meno della residenza anagrafica. Potete indicare il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica negli appositi spazi.

ATTENZIONE Si ricorda che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2006

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2006. Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 2006, deve indicare il domicilio precedente a tale data. Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.

Domicilio fiscale al 1º gennaio 2007

Dovete compilare questo rigo solo se avete cambiato la residenza, trasferendola in un comune diverso, in data 2 novembre 2006, in quanto solo in tale ipotesi il domicilio al 1º gennaio 2007 è diverso da quello risultante al 31 dicembre 2006. Inoltre, dovete compilare il rigo se nel 2006 vi è stato attribuito, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate un domicilio fiscale diverso dalla vostra residenza (si ricorda che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vi è stato notificato); in tal caso dovete indicare il Comune nel quale è stato stabilito il vostro domicilio fiscale.

Domicilio per la notificazione degli atti

Questa parte deve essere compilata solo se volete che gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica. Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all'estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale. Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti. Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l'indirizzo comunicato in precedenza. Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all'estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel riquadro dovete indicare:

  • il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
  • il Comune, la Provincia, il codice comune, il CAP, la tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), l'indirizzo, il numero civico ed eventualmente la frazione della persona o dell'ufficio.

Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" dell'APPENDICE. Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fiscale ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:

  • il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
  • lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti.

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
  • la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
  • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella M, se è maschio, oppure la casella F, se è femmina;
  • la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
  • il comune o lo Stato estero in cui è nato;
  • la provincia relativa;
  • il nome del Comune nel quale ha la residenza;
  • la sigla della Provincia;
  • il Codice di avviamento postale (CAP);
  • la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

  • scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
  • barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
  • se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In tal caso scrivere:

  • il codice 1 se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
  • il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.
Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Accettazione dell'eredità giacente"

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno di imposta 2006; in tale caso seguire le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI ' GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2007".

Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare:

  • l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
  • il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità .

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse. Tali scelte, da effettuare negli appositi riquadri presenti nel frontespizio, non determinano maggiori imposte dovute.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:

  • allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
  • alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
  • all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7º giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
  • alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
  • alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
  • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
  • all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta. La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse. Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità :

  • sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
  • sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (vedete al riguardo la PARTE II del capitolo 2 "Esonero dalla dichiarazione dei redditi"), potete effettuare le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l'apposita scheda presente nell'ultima pagina di questo FASCICOLO. Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda. La scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
  • ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, etc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF).

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Dovete sempre fare queste due operazioni:

  • barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
  • firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare:

  • il proprio codice fiscale;
  • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
  • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
  • la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

L'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 2'bis del D.L. n. 203/2005 disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36'bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54'bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, venga inviato con mezzi telematici agli intermediari abilitati che abbiano disposto l'invio della dichiarazione.

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata allo stesso contribuente.

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità .

Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF ' imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998. Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999. A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve negli appositi spazi:

  • riportare il proprio codice fiscale;
  • indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF'imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
  • apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.