6. QUADRO RP - ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2006 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:

  • spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
  • spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
  • premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
  • spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:

  • gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
  • le spese funebri;
  • le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"
  • le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
  • le spese veterinarie;
  • le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
  • spese per la frequenza di asili nido.

Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.
Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:

  • gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
  • i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
  • coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
  • le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
  • le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
  • gli assegni corrisposti al coniuge;
  • le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
  • gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

è bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici". Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società . Per l'esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei righi da RP15 a RP17 indicando il codice " 28 ", il rigo RP25 indicando il codice " 5 " ed i righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:

  • nella Sezione I, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
  • nella Sezione II, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
  • nella Sezione III, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
  • nella Sezione IV i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" nonchè i dati per fruire della deduzione per le spese sostenute per l'assistenza personale o del familiare.

Come si compila il quadro RP
SEZIONE I - ONERI PER I QUALI É RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2007.

Righi RP1 - RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71. Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1. è possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze. è possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22. è possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce " Spese sanitarie"

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del rigo RP1 col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private). Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

  • nella colonna 1 del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
  • nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06). Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:

  1. ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
  2. se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 31, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo. L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

  1. applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
  2. se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
  3. se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce " Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce " Spese sanitarie"

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2003, nel 2004 o nel 2005 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese non vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2006 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

  • le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2007 e/o del CUD 2006 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Vanno indicate perché rimaste a carico:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 34 del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

CANE GUIDA

Nel rigo RP5 scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI É STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il rigo RP6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel nel 2003 e/o nel 2004 e/o nel 2005 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2006, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2003 e nel 2004 e rigo RP18 colonna 2 per le spese sostenute nell'anno 2005, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2006, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2003 o nell'anno 2004 e rigo 47 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2005. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2005 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2003 che nel 2004 o nel 2005 deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

INTERESSI PASSIVI

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2006 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

(costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati) / capitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci " Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", " Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1º gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1º gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l' 8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Nel caso, invece, di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione. La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell' 8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione). Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1º gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà .
Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:

  • per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1º gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19. L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente euro 1.291,14. Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei righi RP15, RP16 e RP17 indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 28, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
Codice Descrizione
1 Spese sanitarie
2 Spese sanitarie per familiari non a carico
3 Spese sanitarie per portatori di handicap
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap
5 Spese per l'acquisto di cani guida
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
11 Interessi per prestiti o mutui agrari
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
13 Spese per istruzione
14 Spese funebri
15 Erogazioni liberali ai partiti politici
16 Erogazioni liberali alle ONLUS
17 Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche
18 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
19 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
20 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
21 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
22 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
23 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
24 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
25 Spese veterinarie
26 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
27 Spese per la frequenza di asili nido
28 Altri oneri detraibili

Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo. In particolare, indicare con il codice:

  • " 15" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2005 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 16" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
    • ONLUS;
    • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
    • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
    • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
    • associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate nel 2006 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;

  • " 17" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 18" i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 19" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito;

  • " 20" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 21" le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1º maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
    Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2006, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
    Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
    Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
    Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 22" le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1º maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 23" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
  • " 24" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
    • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
    • come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
    • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
      Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
  • " 25" Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
    La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34.
    Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
  • " 26" Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
  • " 27" le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
  • " 28" Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2007 o con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2006.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71) dovete:

  • barrare la casella 1;
  • riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:
    (RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3) / 4

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

  • sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
  • riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN8 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP19 a RP25 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 26 del CUD 2007 e/o del CUD 2006. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 29 del CUD 2007 e/o del CUD 2006 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:

  • i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2006 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
  • i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.

Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE la voce "Spese sanitarie".

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

  • all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

è importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

è importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:

  • spese chirurgiche;
  • spese per prestazioni specialistiche;
  • spese per protesi dentarie e sanitarie;
  • spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
  • spese per i veicoli per i portatori di handicap;
  • spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere:

  • nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici;
  • nella colonna 2 l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
è importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006.
L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

  • soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti, l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;
  • soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

  • " 1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60.
    La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
  • " 2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
    L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
  • " 3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
    Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460);
    • associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383;
    • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

    Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte solo a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. che individua dette fondazioni e associazioni e secondo le modalità dallo stesso previste.

  • " 4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè degli enti parco regionali e nazionali Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:
    • università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
    • istituzioni universitarie pubbliche;
    • enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
    • enti parco regionali e nazionali.
  • " 5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.
Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce " Altri oneri deducibili".

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19)

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2006 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

  • le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • le spese di restauro e risanamento conservativo;
  • altre spese di ristrutturazione ( quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale. Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione d'imposta prevista è :

  • del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1º gennaio 2006;
  • del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º gennaio al 30 settembre 2006 .

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute nell'anno 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute dal 1º ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

  • coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
  • coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2006 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2004, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci " Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e " Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. In particolare la detrazione spetta nella misura: del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 o dal 1º ottobre 2006 al 31 dicembre 2006; del 41% se il rogito è avvenuto dal 1º gennaio 2006 al 30 settembre 2006. La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
  • euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Se nel corso del 2006 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006, è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2006 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2007.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
  • euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Come si compila la SEZIONE III

Se avete avete diritto alla detrazione del 41 per cento dovete compilare la sezione III-A; se invece avete diritto alla detrazione del 36 per cento dovete compilare la sezione III-B.

SEZIONE III-A Detrazione del 41%

Come si compilano i righi RP27, RP28, RP29 e RP30

I righi RP27, RP28, RP29 e RP30 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righi:

  • nella colonna 1, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
  • la colonna 3 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
    • " 1" nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
    • " 4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l'atto di acquisto è stato stipulato dal 1º gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1º gennaio al 30 settembre 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006;

Le colonne 4, 5 e 6 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti. In particolare:

  • nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
    • " 1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
    • " 2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 o 2005 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
    • " 3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate;
      La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
    La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
  • nella colonna 5 deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici " 2" o " 3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
  • nella colonna 6,deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.
    Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
  • nella colonna 7, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero " 5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero " 10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero " 3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero " 10", il numero " 8". Il contribuente che nell'anno 2005 aveva un'età non inferiore a 80 anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero " 10" nella casella rideterminazione rate e il numero " 2" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
    Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l'importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN9 del quadro RN.

SEZIONE III B Detrazione del 36%

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34

I righi RP31, RP32, RP33 e RP34 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1º ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1º gennaio 2006. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi:

  • nella colonna 1, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
  • la colonna 3 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
    • " 1" nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
    • " 2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
    • " 3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
    • " 4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice " 4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
      • l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2006;
      • sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1º ottobre al 31 dicembre 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006;
      • nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato;

Le colonne 4, 5 e 6 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

  • nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
    • " 1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
    • " 2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 o 2005 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
    • " 3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
    La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
  • nella colonna 5 deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici " 2" o " 3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
  • nella colonna 6 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; La casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
  • nella colonna 7 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2006, indicare il numero ' 1' per una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero ' 4' nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
  • nella colonna 8, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
    Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
    Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2006 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce " Spese per prosecuzione lavori - Esempi " .

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2005 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

(Totale spese sostenute - somma importi rate già utilizzate) / 3 o 5 = importo rata spettante

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2006 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

Compilazione rigo RP31 - esempio_caso_A

L'importo da indicare a colonna 8 è di euro 2.400,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 7.200,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2005 (euro 12.000,00 - euro 4.800,00 = euro 7.200,00).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti) per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della successive rate (colonne 5 e 6 compilate)

Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2006 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 8 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/ 2006.
Se invece nel precedente anno è stato utilizzato il modello 730 è necessario determinare l'ammontare della rata per la quale si è fruito della detrazione; a tal fine procedere come segue:

  1. determinare l'importo della rata fruita fino all'anno d'imposta nel quale si è optato per la rideterminazione; l'importo della rata fruita si ottiene dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
  2. determinare l'importo della spesa residua relativa al periodo successivo a quello nel quale si è optato per la rideterminazione a tal fine utilizzare le seguenti istruzioni:
    • se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2004 (redditi 2003) calcolare la spesa residua come segue:

      spesa residua =totale spesa - (importo singola rata fruite fino all'anno di imposta 2002 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2002)


    • se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2005 (redditi 2004) calcolare la spesa residua come segue:

      spesa residua = totale spesa - (importo singola rata fruite fino all'anno di imposta 2003 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2003)


    • se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2006 (redditi 2005) calcolare la spesa residua come segue:

      spesa residua = totale spesa - (importo singola rata fruite fino all'anno di imposta 2004 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2004)


  3. l'importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella dichiarazione 730/2005 per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

Compilazione rigo RP31 - esempio_caso_B

a colonna 8 indicare l'importo di euro 3.200,00 così determinato:

importo della singola rata fruita per gli anni d'imposta 2002 e 2003 =12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all'anno di imposta 2004 =12.000,00 - (1.200,00 X 2) = 9.600,00
rata spettante per il 2006 (col. 8) = 9.600,00 / 3 = 3.200,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:

  • determinare l'importo della singola "rata fruita fino all'anno d'imposta 2004" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
  • determinare il "totale dell'importo delle rate fruite fino all'anno d'imposta 2004":
    totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2004 = importo rata fruita fino al 2004 X numero rate fruite fino al 2004
  • determinare l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l'anno d'imposta 2005:
    rata fruita nel 2005 = (totale spesa - totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2004)/5
  • l'importo da indicare a colonna 8 è pari :
    rata spettante = (totale spesa - totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2004 - rata fruita nel 2005)/3

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

Compilazione rigo RP31 - esempio_caso_C

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.240,00 così determinato:

importo singola rata fruita per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 = 12.000,00/10 = 1.200,00
totale importo rate fruite per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 = 1.200,00 X 3 = 3.600,00
rata fruita per l'anno d'imposta 2005 = 12.000,00 - 3.600,00 = 9.600,00/5 = 1.680,00
rata spettante per il 2006 (col. 8) = 12.000,00 - 3.600,00 - 1.680,00 = 6.720,00/3 = 2.240,00

Caso D) -Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

Compilazione rigo RP31 - esempio_caso_D

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.800,00 così determinato:

importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all'anno di imposta 2005 = 12.000,00 - (1.200,00 X 3) = 8.400,00
rata spettante per il 2006 (col. 8) = 8.400,00 / 3 = 2.800,00

si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2006 o 730/2006) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN10 del quadro RN.

SEZIONE IV

ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2006 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:

  • colonna 1, scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
  • colonna 2, scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN11. Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2004, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:

  • colonna 1: scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
  • colonna 2: scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

è importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP35 e RP36), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN11.

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Altre detrazioni e spese di mantenimento dei cani guida

Nel rigo RP37 indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare indicare:

  • in colonna 1:
    • il codice 1 per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
    • il codice 2 per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
  • in colonna 2 l'importo della detrazione relativa al codice di colonna 1. Il totale delle detrazioni indicate nel rigo RP37 devono essere riportate nel rigo RN11. Si precisa che per le le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda; pertanto, in questa colonna dovete indicare l'intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN11 dovete indicare l'ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.
  • in colonna 3 barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel rigo RN11.

Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel rigo RP38 indicare, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie. Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per se e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.

Nel caso in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, non si potrà comunque eccedere complessivamente il limite massimo di euro 1.820,00 da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'ammontare della deduzione spettante non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Per la determinazione della deduzione effettivamente spettante seguire le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN contenute nel capitolo 7.