7. QUADRO RN

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
TIPO DI REDDITO QUADRO REDDITI RITENUTE
Dominicali ( Quadro RA, rigo RA11 col. 9)    
Agrari ( Quadro RA, rigo RA11 col. 10)    
Fabbricati ( Quadro RB, rigo RB11)    
Lavoro dipendente (Quadro RC - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni    
(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)    
(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)    
(Quadro RC - Sez. IV, rigo RC14) vedere istruzioni    
Lavoro autonomo (Quadro RE, rigo RE26 e rigo RE27)    
     
Impresa (Quadro RF, rigo RF54 e rigo RF55 col. 5)    
(Quadro RG, rigo RG32 e rigo RG33 col. 5)    
Partecipazione ( Quadro RH, rigo RH18 e rigo RH19)    
Plusvalenze di natura finanziaria ( Quadro RT, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)    
Altri redditi ( Quadro RL - Sez. I, rigo RL3 col. 2 e col. 3)    
( Quadro RL - Sez. II-A, rigo RL18 col. 1 e RL19 col. 1)    
( Quadro RL - Sez. II-B, rigo RL21 col. 2 e rigo RL22 col. 2)    
( Quadro RL - Sez. III, rigo RL29 col 1 e rigo RL30 col. 1)    
Allevamento ( Quadro RD, rigo RD17 e rigo RD18)    
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria) ( Quadro RM,rigo RM15, col. 1 e col. 2)    
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE
(riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 2 e al rigo RN21, colonna 2 )
   

Si ricorda che da quest'anno (D.L. 4/7/2006 n. 223) le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni non vanno più sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 2. Pertanto:

  • le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
  • le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
  • le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce " Perdite d'impresa e di lavoro autonomo "

Si ricorda che dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. Da quest'anno (D.L. 4/7/2006 n. 223) è previsto che anche le perdite derivanti all'esercizio di imprese in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni , possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:

  • colonna 1: questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi, RF55 col. 2, RG33 col. 2 e RH20col. 2.
  • colonna 2: scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna ?redditi'.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Deduzione per l'abitazione principale

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione.
è bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità .

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari "

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)

Rigo RN4: questo rigo è riservato all'indicazione della deduzione dal reddito complessivo per assicurare la progressività dell'imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000 prevista per tutte le tipologie di reddito e da una "ulteriore deduzione" riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:

  1. individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante;
  2. determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante

La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla "ulteriore deduzione". La "deduzione base" di euro 3.000 è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:

  • euro 4.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
  • euro 4.000 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
  • euro 1.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE, redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir -, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

  • ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente = (4.500 x giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1))/365
  • ulteriore deduzione per redditi di pensione = (4.000 x giorni di pensione (rigo RC6 col. 2))/365
  • ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata = 1.500
Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Deduzione per la progressività dell'imposizione "

 

ATTENZIONE Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole. Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole. Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell'anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato. A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sarà di euro: 7.500,00 se avete percepito per l'intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; 7.000,00 se avete percepito per l'intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); 4.500,00 se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); 3.000,00 se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:

(26.000 + deduzione teorica + RN2 + RN3 - RN1 col. 2) / 26.000

La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).

La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è :

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
- maggiore di zero e inferiore a uno,
la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Deduzione per la progressività dell'imposizione "

Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)

Rigo RN5: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico ovvero avete sostenuto spese per gli addetti all'assistenza personale propria o di altri familiari indicate nel rigo RP38 del quadro RP. La deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:

  1. individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia;
  2. determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia

La deduzione teoricamente spettante è costituita dalla somma delle deduzioni previste per:

  • coniuge a carico;
  • figli e altri familiari a carico;
  • spese per gli addetti all'assistenza personale indicate nel rigo RP38.

Gli importi delle deduzioni previste per familiari a carico sono:

  • euro 3.200,00 per il coniuge;
  • euro 2.900,00 per ciascun figlio. Nel caso di figlio minore di tre anni, di figlio portatore di handicap o nel caso di mancanza di un genitore, in sostituzione della deduzione di euro 2.900,00, sono stabilite delle deduzioni di maggiore importo. In particolare:
    • euro 3.450,00 per ciascun figlio minore di tre anni;
    • euro 3.700,00 per ciascun figlio portatore di handicap;
    • euro 3.200,00 per il primo figlio nel caso di mancanza dell'altro genitore (vedere nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico). In questo caso avete comunque la possibilità di scegliere la deduzione più favorevole tra quella prevista per il figlio (figlio minore di tre anni o portatore di handicap) e quella prevista in mancanza di uno dei genitori;
  • euro 2.900,00 per ogni altro familiare.

L'importo della deduzione deve essere commisurato al numero di mesi riportato nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 5) e, per i figli e gli altri familiari, anche alla percentuale di deduzione per i quali gli stessi risultano a carico (colonna 7).

Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell'anno, la deduzione prevista è costituita dalla somma dell'importo di euro 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età inferiore a tre anni e dell'importo di euro 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età superiore a tre anni. Ad esempio, qualora un figlio compia tre anni il 10 luglio 2005 e risulti a carico al 50%, la deduzione teorica è pari al 50% dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi sette mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti cinque mesi. L'ammontare della deduzione teorica prevista per il figlio è pertanto pari a euro 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).

Si ricorda che la deduzione teorica per oneri di famiglia è costituita dalla somma delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico e dalle spese sostenute per addetti all'assistenza personale (rigo RP38).

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre applicare alla "deduzione teorica per oneri di famiglia" determinata secondo le istruzioni di cui alla precedente lettera a), un coefficiente di deducibilità da calcolare nel modo seguente:

(78.000 + deduzione teorica per oneri di famiglia + RN2 + RN3 - RN1 col. 2) / 78.000

La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è :

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
- maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica per oneri di famiglia.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Esempio: contribuente con due figli a carico per l'intero anno, di cui uno nato il 26 giugno 2006, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00 , deduzione per abitazione principale di euro 800,00 ed oneri deducibili di euro 50,00.

deduzione teorica figlio di età inferiore ai tre anni: 3.450,00 x 7/12 x 70% = 1.408,75
deduzione teorica figlio di età superiore ai tre anni: 2.900,00 x 70% = 2.030,00
deduzione teorica per oneri di famiglia (1.408,75 + 2.030,00) = 3.438,75

coefficiente di deducibilità = (78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 - 28.000,00) / 78.000,00 = 54.288,75 / 78.000,00 = 0,6960

deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo RN5: 3.438,75 x 0,6960 = 2.393,00

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN6: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Scrivete in questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 1 + RN1 col. 2 - RN2 - RN3 - RN4 - RN5

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN6, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF
REDDITO
(per scaglioni)
Aliquota
(per scaglioni)
Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni
fino a euro 26.000,00 23 23% sull'intero importo
oltre euro 26.000,00 e fino a euro 33.500,00 33 5.980,00 + 33% parte eccedente 26.000,00
oltre euro 33.500,00 e fino a euro 100.000,00 39 8.455,00 + 39% parte eccedente 33.500,00
oltre euro 100.000,00 43 (39 + 4) 34.390,00 + 43% parte eccedente 100.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete " 0" (zero) in questo rigo RN7.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

  • sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
  • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
  • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
  • scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP. Se avete compilato il rigo RP35, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:

  • a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
  • a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione. Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2005 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

247,90 x (50/100) x (180/365)= euro 61,13 arrotondata a euro 61,00

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11. Se avete compilato il rigo RP36 dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:

  • a euro 991,60 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
  • a euro 495,80, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2 ) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione. Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo RP37, relative alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN11.
Si ricorda che per le le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" l'importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo RP37, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare euro 516,46 nel rigo RN11.

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN8 a RN11.

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN13: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata). In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR). In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR. In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei righi RN13, RN14 e RN15.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta. A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 - RN12 - RN16

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.
è prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.
Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

  1. calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

    RN1 col. 2 - (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) - 7.500

  2. calcolate l'imposta netta:

    RN7 - RN12 - RN16
    (indicate zero se il risultato è negativo)

  3. 3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione: 7.600
Abitazione Principale (RN2): 600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10): 100
Reddito complessivo (RN1 col. 2): 8.300
   
Imposta Lorda (RN7): 204
Totale detrazioni (RN12): 50



 

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: 8.300 - (600 + 100) - 7.500 = 100
b) calcolate l'imposta netta: 204 (RN7) - 50 (RN12) = 154
c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100  

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Rigo RN18: questo rigo è riservato all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004. Anche per quest'anno, infatti, è prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia").
Tenuto conto che l'imposta netta indicata nel rigo RN17 è quella determinata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2006, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l'imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore sia nell'anno d'imposta 2002 che nell'anno d'imposta 2004. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE.
In questo caso, se avete determinato un'imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN17 (normativa in vigore al 31 dicembre 2006) e pertanto avete compilato il presente rigo, l'importo da considerare per la compilazione dei successivi righi del quadro RN è quello indicato nella colonna 7 del rigo RN18 anziché quello del rigo RN17.
Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN19.

Crediti per imposte pagate all'estero

Rigo RN19: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. IB del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. In questo rigo va indicato:

  • nella colonna 1 il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
  • nella colonna 2 il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26 del quadro CE. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF55, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG33, col. 3 del quadro RG, e/o del rigo RH22 del quadro RH.

Altri crediti d'imposta

Rigo RN20:

  • nella colonna 1 riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH20 colonna 2; RG33 colonna 2; RF55 colonna 2;
  • nella colonna 2 indicare i seguenti crediti di imposta:
    • il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
    • il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH20del quadro RH;
    • il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF55 del quadro RF;
    • il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG33 del quadro RG;
    • il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS20 ed RS21 del quadro RS compilati (articoli 167 e 168 del TUIR);
    • l'importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
    • i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
    • il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

RITENUTE TOTALI

Rigo RN21: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri. Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella colonna 2, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN21 colonna 2 l'importo presente nella colonna "ritenute" del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute". Nella colonna 1 del rigo RN21, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2. Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN21 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Eventi eccezionali "

Altre ritenute subite

Rigo RN22: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN23: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN17 - RN19 col. 2 - RN20 col. 1 - RN20 col. 2 - RN21 col. 2 - RN22

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN23 riportate invece il risultato della seguente operazione:

RN18 col. 7 - RN19 col. 2 - RN20 col. 1 - RN20 col. 2 - RN21 col. 2 - RN22

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN23, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Rigo RN25: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2006. Se nel 2006 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN25 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006. Potete scrivere nel rigo RN25 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2006 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

  • se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN25 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
  • se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN25 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH24 del quadro RH (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società). Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta di società trasparenti indicate nella colonna 6 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG33 del quadro RG.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

Rigo RN26: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN25, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ACCONTI VERSATI

Rigo RN27: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

  • la colonna 1 è riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato; in tal caso dovete riportare in colonna 1 la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi RS22 e RS23 del quadro RS dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.
  • nella colonna 2 l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
  • nella colonna 3 la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti. In questa colonna dovete riportare anche l'importo degli acconti già indicati nella colonna 1 di questo rigo.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN27, colonna 3, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2007 e del CUD 2006. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 2 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 3. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese. è bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2006.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare nella colonna 3 di questo rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH25 del quadro RH (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio). Inoltre nella colonna 3 devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti indicati nella colonna 7 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG33 del quadro RG.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce " Eventi eccezionali "

IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2006

Rigo RN28: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2007 precedentemente presentato.

Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 38 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 46 del modello 730-3

La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2007 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 38 (ovvero col. 3 del rigo 46 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 38 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 46 del modello 730-3.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Righi RN29 e RN30 : dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN23 - RN24 - RN25 + RN26 - RN27 col. 3 + RN27 col. 1 - RN28 col. 1 + RN28 col. 2 + RN28 col. 3

Imposta a debito o a credito

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN29 (imposta a debito). Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN30 (imposta a credito).

è bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera euro 12,00.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.
Rigo RN31: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN13, RN14 e RN15 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.
A tal fine operate come segue:

  • calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN7 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN12.
    Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN18, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa risultata più favorevole (normativa in vigore nel 2002 o nel 2004). Tali importi sono quelli indicati nella colonna relativa alla normativa risultata più favorevole dei righi RN7 e RN12 dello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE ;
  • se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN16, non dovete compilare questo rigo RN31;
  • se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN16, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN13 a RN15 indicare nella relativa colonna del rigo RN31 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN31costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN31 diviso 0,19.
L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda = 4.000
Totale detrazioni (rigo RN12) = 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN12 (4.000 - 1.000) = 3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN14) = 3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN15) = 500
Totale altre detrazioni (rigo RN16) = 3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN12 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN16 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN31 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN31.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN31:

Ipotesi 1: Rigo 31 col. 2 = 600 Rigo 31 col. 3 = 0
Ipotesi 2: Rigo 31 col. 2 = 100 Rigo 31 col. 3 = 500
Ipotesi 3: Rigo 31 col. 2 = 300 Rigo 31 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN31 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN15.