5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

  • modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
  • trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio. In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

  • la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***";
  • la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

  • controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
  • confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. è da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.
L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972. Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonchè copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito http://assistenza.agenziaentrate.gov.it e sul sito http://telematici. agenziaentrate.gov.it.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.