L'avvio del processo tributario

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 31 agosto. 

Il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti  può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo delle somme). Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 del D.lgs. n. 546 del 1992 alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Per effetto delle disposizioni del Dl n. 98 del 2011, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011, si applica il contributo unificato.