Il superbonus per i lavori in corso d’opera

Come precisato nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, la norma stabilisce che il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 “indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.

Dal punto di vista della normativa fiscale, pertanto, non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 relative a interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto.

Naturalmente, anche con riferimento a interventi già avviati prima del 1° luglio 2020, il Superbonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo rientranti nel progetto approvato dal Comune ai fini del decreto di concessione dello stesso contributo.

Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche l’asseverazione prevista dal Dm n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente.

Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021).

Qualora l’asseverazione non dovesse essere tempestivamente depositata, con la variante ove richiesta, sarà comunque possibile comunicarla tardivamente ricorrendo all'istituto della remissione in bonis per sanare l'omessa presentazione dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 2 ter, c. 1, lett. c), D.L. n. 11/2023, convertito dalla legge n. 38/2023.