Menu della sezione Adesione verbali di constatazione e inviti al contraddittorio

Informazioni generali – Adesione ai verbali di contestazione e agli inviti al contradditorio

Attenzione: dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione ai processi verbali di constatazione è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell’art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunti consegnati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).

Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, che consentono l’emissione di accertamenti parziali (articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, comma quarto, Dpr n. 633/1972).

L’adesione può riguardare esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione. Deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale tramite una comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che lo ha redatto.

L’adesione ai verbali di constatazione comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.

In seguito all’adesione, l’ufficio emette un “atto di definizione dell’accertamento parziale”, che contiene gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L’atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell’atto di definizione determina per il contribuente l’obbligo di versare le somme indicate. Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.

Infine, il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).

L’istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.