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Enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare - Che cos'è

Gli enti di previdenza obbligatoria possono richiedere un  credito d’imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

Anche le forme di previdenza complementare sono ammesse al beneficio che in questo caso è pari  al 9 per cento dell'ammontare del risultato netto di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva e investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

L’Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d’imposta spettante sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare del credito d’imposta richiesto. La percentuale è comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

Il credito d’imposta si può utilizzare soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento. L’utilizzo è consentito a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la misura percentuale del credito spettante sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.