Soggetti non residenti stabiliti in un altro Paese UE

Ultimo aggiornamento: 20/10/2022

I soggetti non residenti in Italia, ma con stabile organizzazione in Italia oppure registrati ai fini Iva tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, possono esercitare i diritti in materia Iva come i soggetti residenti: possono, quindi, sia utilizzare il credito Iva in compensazione, sia richiederlo a rimborso.

Per ottenere il rimborso, i soggetti non residenti identificati ai fini Iva devono presentare le richieste al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mentre i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini Iva devono inviare le istanze all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del rappresentante.

I soggetti non residenti non registrati ai fini Iva in Italia possono usufruire di rimborsi Iva con procedure specifiche e diverse a seconda che siano stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea o in un Paese extra UE.


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