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Che cos'è - Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto contributo Sostegni per le attività stagionali), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, nel riconoscimento dell’intero importo come credito d’imposta, a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (cosiddetto contributo Sostegni bis automatico), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto contributo Sostegni) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a centocinquantamila euro.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.