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Contributi straordinari da parte delle aziende energetiche - Che cosa sono

Ultimo aggiornamento: 16 marzo 2023

Si tratta di contributi solidaristici temporanei a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il contributo straordinario contro il caro bollette, introdotto dall’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 (decreto Ucraina) e modificato dai commi 120 e 121 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), è dovuto dai soggetti che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari da tali attività.

Il contributo di solidarietà per il 2023, istituito ai commi da 115 a 119 della legge di bilancio 2023, è dovuto dai soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 hanno conseguito almeno il 75% di ricavi da tali attività.