Menu della sezione Definizione agevolata delle controversie tributarie Dl n 119 2018

Definizione agevolata delle controversie tributarie (Dl n. 119/2018) - Che cos'è

La definizione agevolata riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, relative ad atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018) e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le liti possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (Articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado)
  • del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

La domanda per ottenere l’agevolazione può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.