Regime agevolato sostitutivo

Il passaggio al regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili e dei diritti reali sugli immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario.

Le plusvalenze che ne emergono, al netto delle eventuali minusvalenze, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ma sono assoggettate a imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap con l’aliquota del 20%.