Contribuenti interessati

Possono avvalersi della facoltà le imprese che:

  • appartengono al settore della grande distribuzione (articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dlgs n. 114/1998)
  • svolgono attività commerciale di servizi.

Pertanto, l’esercizio dell’opzione riguarda le imprese che hanno “più punti vendita” nel territorio dello Stato, di cui almeno uno con:

  • superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti
  • superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti.

Sono, inoltre, considerate "di grande distribuzione commerciale" le imprese che, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

Non possono usufruire della trasmissione dei corrispettivi:

  • le imprese che operano con un solo punto vendita, sebbene questo abbia le dimensioni prescritte dalla norma anche quando vi svolgano sia un’attività di cessione di beni sia di prestazione di servizi (è, ad esempio, il caso di un’azienda che, in un unico punto vendita, esercita un’attività di cessione di beni e ha un punto di ristoro)
  • le imprese che operano con più punti vendita di cui nessuno ha le dimensioni richieste.