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Esenzione da imposizione di interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.lgs. N. 239/1996)

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022

Sono oggetto di comunicazione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del d. lgs. 239/1996, non soggetti ad imposizione, percepiti dai seguenti soggetti:

  1. residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
  2. enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  3. gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla lettera a);
  4. banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Le comunicazioni relative ai dati contabili dei titoli detenuti all’estero e ai dati identificativi dei soggetti percettori devono essere trasmesse, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del d. lgs. 239/1996, e dall’art. 7 del Regolamento 4 dicembre 1996 n.632, dalla banca di secondo livello entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, in riferimento alle informazioni del semestre precedente.

La comunicazione prevede i dati identificativi dei soggetti non residenti in Italia e dei soggetti residenti limitatamente a titoli detenuti all'estero che siano gli effettivi beneficiari dei proventi dei titoli depositati. La comunicazione comprende, inoltre, il codice identificativo del titolo (ISIN) e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva.

Per un elenco completo dei redditi per cui è applicabile il regime di esonero da imposte si consulti il paragrafo 2 della Circolare n. 23 del 2002, disponibile nella sezione Normativa e Prassi.

Modalità di trasmissione

Per procedere all’invio delle comunicazioni è necessario accreditarsi alla piattaforma SID. In eccezione alle modalità standard previste dal SID, per questa comunicazione non è ammesso l’invio attraverso PEC, e pertanto è possibile effettuare la comunicazione esclusivamente attraverso protocollo FTP.

All’atto dell’attivazione del canale trasmissivo, sarà resa disponibile agli utenti una specifica documentazione tecnica con le istruzioni per il trattamento dei file e la definizione della nomenclatura dei flussi.

Il canale trasmissivo precedentemente attivo, realizzato con tecnologia FTP point -to- point è stato soppresso.

Al fine di accedere alla procedura di comunicazione, la banca di secondo livello si censisce, in tempo utile per espletare le attività tecniche che consentano l’invio entro i termini, inviando alla Direzione Centrale Tecnologie e innovazione, tramite posta elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it , il modello

Al fine di accedere alla procedura di comunicazione, la banca di secondo livello si censisce presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate [S.I.D.], in tempo utile per espletare le attività tecniche che consentano l’invio entro i termini, tramite l’invio del modello 118/IMP allegato al Regolamento n. 632 del 1996.

Chiarimenti

Le banche di primo livello, per i redditi in argomento, devono acquisire:

  • dai soggetti non residenti di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 239 del 1996, ai sensi del successivo art. 7, un’autocertificazione rispondente allo schema stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001;

Si fa presente che i requisiti di cui al punto 2) della dichiarazione del beneficiario non sono più previsti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, per effetto delle modifiche normative intervenute.

Tale autocertificazione, che viene utilizzata in luogo del “modello 116/IMP” previsto dall’art. 3 del Regolamento n. 632/96, potrà comunque essere riprodotta anche in formato libero purché venga rispettata la sequenza dei dati e l’indicazione del numero progressivo previsti nello schema.

  • dagli Enti internazionali che godono della esenzione dalle imposte in base a leggi o accordi resi esecutivi in Italia, la richiesta di non applicazione dell’imposta sostitutiva redatta secondo il modello 117/IMP allegato al Regolamento n. 632 del 1996.