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Risposte alle domande più frequenti - REI (Registro Elettronico Indirizzi)

In base alla normativa FATCA e CRS-DAC2 , gli OICR senza personalità giuridica effettuano gli adempimenti comunicativi per il tramite dalla SGR sponsor o che li gestisce, classificata ai fini REI con il codice operatore 14. Sono quest’ultime, infatti, le destinatarie delle richieste degli uffici o delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche con riferimento ai fondi comuni di investimento dalle stesse istituiti. Ciò in linea con le previsioni di cui agli artt. 1, comma 1, lett. j) e 36, comma 4, del TUF, che qualificano il fondo comune di investimento come patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR (e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR) che lo gestisce in monte, suddiviso in quote, e di pertinenza di una pluralità di partecipanti. Di conseguenza, anche gli obblighi di comunicazione della casella PEC ai fini REI FATCA/CRS si intendono assolti con la comunicazione effettata dalla SGR che gestisce l’OICR o il fondo non dotato di personalità giuridica.

Gli OICR con personalità giuridica devono classificarsi, al momento della comunicazione della casella PEC al REI, con il codice operatore 13 “Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. – Fondi di investimento – SICAV). In tale codice rientrano:

  • le società di investimento a capitale variabile (SICAV), OICR di natura statutaria espressamente menzionati nella descrizione del codice in parola;
  • le società di investimento a capitale fisso (SICAF) di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-bis), del TUF, quali OICR di natura statutaria introdotti nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della c.d. direttiva “AIFM”.

Nei casi di cessazione dell’attività finanziaria senza confluenza in altro operatore, l’ente che abbia comunicato tre diverse caselle PEC per ciascuna sezione REI non deve effettuare tre invii distinti: è sufficiente un unico flusso per comunicare la cessazione di tutte le sezioni REI in cui è registrato.

In particolare, la compilazione del file di cancellazione non richiede la valorizzazione della sezione “dati relativi alla casella di posta elettronica certificata”, mentre va comunque compilata, tra le altre, la sezione del responsabile degli adempimenti e la sezione o le sezioni REI per le quali si chiede la cancellazione.

E’ il caso di osservare, che in base a quanto previsto dal punto 5.5 del Provvedimento del 10 maggio 2017, l’effettiva dismissione della casella PEC indicata al REI non può avvenire prima che siano decorsi 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta di accettazione del flusso; pertanto, in tale lasso temporale l’ente deve fornire riscontro alle richieste pervenute dagli organi procedenti nella casella PEC. Qualora lo stesso indirizzo PEC sia stato utilizzato anche per altri adempimenti, l’effettiva dismissione potrà essere effettuata dall’ente nel termine – maggiore di 30 giorni – previsto da tale diverso adempimento.

La struttura accentrata è prevista solo in caso di comunicazioni della PEC per le sezioni Rei Indagini e Rei Monitoraggio.

La comunicazione presentata da una struttura accentrata deve essere composta nel seguente modo:

  • 1 record di testa per l'identificazione della struttura accentrata degli operatori elencati nei record tipo 2
  • 1 o 2 record di tipo 1 per l'indicazione del responsabile e della PEC individuati per l'adempimento, e quindi da registrare nel relativa sezione del Rei, in relazione agli operatori elencati nei record tipo 2
  • n record di tipo 2 per l'identificazione degli operatori da associare alla/e PEC e Responsabile individuati per l'adempimento

In particolare si potranno presentare i seguenti casi:

  1. Unica PEC e unico Responsabile per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e Monitoraggio fiscale e si deve comunicare una sola pec per entrambi gli adempimenti e il responsabile è uno stesso soggetto per entrambi gli adempimenti, la comunicazione dovrà essere strutturata nel seguente modo:
    • 1 record di testa, contenente il codice fiscale della struttura accentrata e i suoi dati
    • 1 record di tipo 1 in cui sarà indicato il responsabile, l'indirizzo di pec e i dati richiesti per l'iscrizione/variazione, i due adempimenti per i quali si chiede l'iscrizione
    • n record di tipo 2, uno per ogni soggetto obbligato (operatore) a cui sarà associata la pec indicata e il responsabile per entrambi gli adempimenti.
  2. PEC o Responsabili diversi per i due adempimenti: se si devono comunicare le iscrizioni o le variazioni per i REI Indagini finanziarie e per Monitoraggio fiscale e si vogliono comunicare 2 pec diverse, una per Indagini Finanziarie, l'altra per monitoraggio fiscale, la comunicazione dovrà essere strutturata nel seguente modo:
    • 1 record di testa, contenente il codice fiscale della struttura accentrata e i suoi dati
    • 2 record di tipo 1 in cui:
      • nel primo sarà indicato il responsabile, l'indirizzo di pec e i dati richiesti per l'iscrizione/variazione per l'adempimento Indagini finanziarie;
      • nel secondo sarà indicato il responsabile, l'indirizzo di pec e i dati richiesti per l'iscrizione/variazione per l'adempimento Monitoraggio fiscale
    • n record di tipo 2, uno per ogni soggetto obbligato (operatore).
  3. Cancellazione: se si vuole comunicare la cancellazione da più REI e si è comunicato lo stesso responsabile per tutti (indipendentemente dall'indirizzo PEC) si dovrà utilizzare la seguente struttura:
    • 1 record di testa, contenente il codice fiscale della struttura accentrata e i suoi dati
    • 1 record di tipo 1 in cui sarà indicato il responsabile, i due adempimenti per i quali si chiede la cancellazione
    • n record di tipo 2, uno per ogni soggetto obbligato (operatore) per il quale si richiede la cancellazione, indicando i dati relativi alla cancellazione richiesti.

Nei casi di primo invio o di variazione, qualora uno o più operatori non condividano la stessa terna "PEC – Responsabile – REI" la struttura accentrata dovrà creare e inviare comunicazioni distinte.

Il campo, non obbligatorio, può essere utilizzato dagli operatori che intendono comunicare anticipatamente la cessazione di attività che comporta cancellazione dal REI.

Le holding già iscritte al REI indagini con il codice operatore 05 che siano tenute anche all'adempimento FATCA/CRS dovranno comunicare l'indirizzo PEC indicando il codice operatore 05.

Tutte le altre holding che, non avendo la prevalenza richiesta dall'art. 10 comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, non sono soggette agli obblighi in materia di Archivio rapporti e indagini laddove siano obbligate in base alla normativa FATCA/CRS, devono iscriversi al REI FATCA/CRS indicando come codice operatore il codice 29.