Menu della sezione Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

Come accedere alla procedura

Per accedere alla procedura le imprese indirizzano un’istanza al seguente ufficio:

Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale – Settore Controllo :

  • Roma, Via Giorgione, 106 - 00147 - Roma
  • sezione di Milano, Via Manin, 25 - Milano.

L’istanza è redatta in carta libera e può essere inoltrata:

  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
  • attraverso consegna diretta all’Ufficio, che rilascia una ricevuta all’atto della presentazione.

Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico.

L’Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine), valutata ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi (nonché delle ulteriori condizioni richieste), dichiara l’ammissibilità della stessa con comunicazione inviata al soggetto istante.

Ultimata l’attività istruttoria, l’Ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore, per  verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Il procedimento può articolarsi in più incontri. Nel corso del procedimento, l’Ufficio può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante (o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza) dell'impresa, di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell'istanza.

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi.

Qualora l’accordo consegua da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, lo stesso può avere efficacia anche in relazione ai periodi d’imposta precedenti non oltre, tuttavia, il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione dell’istanza.