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Depositi fiscali - Costituzione garanzia per l’immissione in consumo di carburanti - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2022

Gli operatori che, rispettate le altre condizioni previste dai commi 940 e 941 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 2017, intendono immettere in consumo benzina e gasolio per autotrazione da un deposito fiscale senza versamento dell’Iva con le modalità di cui al comma 937 della norma citata, devono prestare idonea garanzia con le modalità definite dal Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018 (art. 4) e dalla Circolare n. 18/E del 7 agosto 2019.

La garanzia può essere di due tipologie:

  • costituzione presso gli intermediari/banche del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  • polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Gli intermediari, le banche e le società che rilasciano la garanzia utilizzano l’apposito modello e trasmettono all’Agenzia delle entrate l’originale del modello stesso. In particolare:

  • gli intermediari e le banche invieranno all’Agenzia il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • le società e le banche quello per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

I modelli di garanzia possono essere utilizzati per una singola immissione in consumo oppure per più operazioni di immissione nel corso dello stesso anno solare, la compilazione dei modelli andrà quindi parametrata al caso concreto