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Imposte sui redditi (Irpef, Ires) - Che cos'è
Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019; lo slittamento interessa anche chi partecipa, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, Dl n. 34/2019). La proroga è fruibile pure dai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime fiscale di vantaggio o quello forfetario (risoluzione n. 64/2019).
Inoltre sempre per questi contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa la seconda rata dell’acconto dovuto a titolo di Irpef, Ires, Irap (periodo d’imposta 2019) è rideterminata nella misura del 50 per cento, anziché del 60 per cento (art. 58, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124. Con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019 sono stati forniti chiarimenti sui versamenti in acconto per tali contribuenti.
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24,entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali o ente equiparato).
Attenzione: per i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta, le operazioni di conguaglio - vale a dire la trattenuta degli importi a debito o il rimborso di quelli a credito, risultanti dalla liquidazione della dichiarazione - sono effettuate direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
I versamenti delle persone fisiche
Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.
Attenzione: il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
I versamenti dell’acconto delle società di persone ed enti equiparati
Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell’Irap. L’Irpef è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione).
I versamenti degli acconti delle società di capitali ed enti equiparati
I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
L’acconto Ires è fissato nella misura del 100%. L'acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.