A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.