Accesso banca dati

La Direzione regionale dell'Abruzzo è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155 quater , quinquies e sexies disp. att., e dell'articolo 15, comma 10, Legge n. 3/2012, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari. L’accesso è consentito nei casi normativamente previsti previa autorizzazione del Presidente del Tribunale dell’Abruzzo territorialmente competente ovvero a seguito di apposita attestazione rilasciata ai sensi dell’art.155-quinquies, comma 1, delle disp. att. del c.p.c, dall’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale dell’Abruzzo competente per territorio
Le istanze di accesso firmate digitalmente potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione regionale dell'Abruzzo: (dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it ) e nell'oggetto dovranno riportare la seguente dicitura:
Per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto la seguente dicitura "Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – UNEP/–Tribunale di __________ Avv. _______ - R.G. n. __________ - Creditore _______/Debitore _________”.
Oppure
"Accesso alle banche dati ex articolo 15, comma 10, L. 3/2012 - autorizzato dal Tribunale di _____________________________ - RG n. ________________________ Organismo di composizione della crisi Dott./Avv. _________________________________ - Debitore __________________________".
All'istanza di accesso è necessario allegare:

  • copia della richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies o sexies disp. att. c.p.c. presentata all’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. co. 1, o al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. co. 2;
  • duplicato informatico dell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art.155-quinquies disp. att. c.p.c. dall’ufficiale giudiziario nell’ipotesi di cui all’art. 492-bis c.p.c. co. 1, oppure duplicato informatico dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un suo delegato; eventuali copie dei predetti atti devono essere munite di attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal professionista; 
  • copia della procura conferita dal creditore (qualora non risulti dalla documentazione allegata).

L’attestazione UNEP o l’autorizzazione del Tribunale competente devono indicare il nominativo del creditore e consentire l’univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA se soggetto diverso).
In caso contrario, nel caso di autorizzazione del Tribunale, è necessario allegare la Comunicazione di Cancelleria con la quale è stato trasmesso, via PEC, il provvedimento o, in alternativa, lo storico del fascicolo telematico.
I dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che, pertanto, possono essere forniti sono:

  • l'ultima dichiarazione dei redditi (con riferimento all'ultimo biennio, inviando solo l'annualità più recente);
  • le certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo (con riferimento all'ultimo biennio, inviando solo l'annualità più recente);
  • l'elenco degli atti registrati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (vengono fornite le informazioni dichiarate in sede di registrazione riferite agli atti presentati negli ultimi dieci anni);
  • l'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari e la natura degli stessi (si precisa che nell'archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).

L'Agenzia non è altresì tenuta a fornire i dati di cui non è titolare come, ad esempio, le informazioni contenute nel Pubblico Registro Automobilistico, i dati previdenziali, nonché informazioni sulle partecipazioni societarie e sulle cariche ricoperte, che potranno essere richieste direttamente agli enti competenti.
Per quanto riguarda le informazioni catastali ed ipotecarie sugli immobili, rimangono ferme le modalità di accesso - presso gli uffici provinciali competenti o per via telematica - previste dalla vigente normativa.
Infine, si precisa che le informazioni che l'Agenzia delle Entrate fornisce, di regola, agli Organismi di composizione della crisi sono quelle risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari in quanto le restanti informazioni, presenti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, sono disponibili mediante consultazione telematica del "cassetto fiscale" del debitore a cui gli Organismi accedono su autorizzazione del medesimo.
Pagamento dei tributi speciali:
Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento dei tributi speciali erariali previsti dalla Tabella "A" allegata a D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648. Il pagamento dei tributi speciali potrà essere effettuato con il modello F24 ovvero con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad euro 25,82 (art. 3, comma 3, del Decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle finanze). In caso di pagamento con il modello F24 i campi da compilare sono i seguenti:

  • dati anagrafici: indicare i dati anagrafici del creditore o dell'istante:
  • codice tributo: 1538;
  • anno di riferimento: anno di presentazione dell'istanza;
  • importo: somma complessivamente dovuta a titolo di tributi speciali comunicata dalla Direzione regionale

In caso di positivo riscontro dell'istanza di accesso, l'importo dovuto e le modalità di pagamento saranno comunque comunicati al richiedente.
I tributi speciali non sono dovuti nei soli casi in cui l'esenzione sia prevista in modo specifico da disposizioni di legge come, ad esempio, in caso di richieste effettuate ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio), dell'art. 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533 (gratuità delle controversie individuali di lavoro), dell'art. 19 della Legge del 6 marzo 1987, n. 74 (esenzioni per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Istanze di accesso alle informazioni dell’archivio dei rapporti finanziari formulate dagli eredi
Ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 196/2003, è consentito l’accesso da parte degli eredi alle informazioni dell’archivio dei rapporti finanziari relative al de cuius: in tal caso, non è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ma va documentata la qualità di erede; in mancanza di altri documenti, la qualità di erede potrà essere rappresentata attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Le istanze di accesso all’Archivio dei rapporti finanziari, riferiti a soggetti deceduti, formulate dagli eredi possono essere presentate alla Direzione regionale. La competenza è determinata in base all’ultima residenza nota del de cuius.
Per rendere più veloci i tempi di lavorazione della pratica occorre inserire nell’oggetto la seguente dicitura: "Accesso alle banche dati compreso Archivio dei rapporti finanziari: de cuius _______; erede _______"
Attenzione: le istanze di accesso ai rapporti finanziari di soggetti deceduti presentate dai chiamati all’eredità (soggetti che, dunque, non hanno ancora accettato l’eredità) devono essere presentate ai sensi della L.241/1990.
All'istanza di accesso formulata dall’erede deve essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di morte (la dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche per cittadini deceduti all’estero purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano da indicare nella dichiarazione);
  • documentazione dalla quale risulti la qualità di erede ovvero, in mancanza, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa all’intervenuta delazione ereditaria, nella quale siano indicati il titolo a base della stessa (per legge o per testamento - in quest’ultimo caso occorre allegarne copia o indicarne gli estremi di registrazione), i chiamati all’eredità e sia inoltre attestata l’attuale qualità di erede, di legatario o di chiamato dell’eredità del richiedente;
  • copia di un documento di identità del richiedente;
  • eventuale procura rilasciata per la presentazione della richiesta, unitamente alla copia dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato;
  • attestazione di conformità dei documenti allegati agli originali

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla casella di posta elettronica certificata dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it o contattando i numeri telefonici 0862.648293 e 0862.648290