Accesso banca dati

Accesso alle banche dati ai sensi degli articoli 492-bis C.P.C. e 155-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del  C.P.C.

A seguito del Decreto Legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2015, i creditori autorizzati dal Presidente del Tribunale possono ottenere dai gestori delle banche dati di cui all’art 492-bis del C.P.C. le informazioni nelle stesse contenute.

Le istanze di accesso autorizzate dai tribunali del Lazio devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla Direzione regionale del Lazio (indirizzo p.e.c. dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it ).

Le richieste devono essere tassativamente predisposte secondo le seguenti istruzioni:

1. formulare una istanza d'accesso indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Lazio, contenente, tra l'altro, il nominativo delle parti (creditore e debitore) ed i rispettivi codici fiscali;

2. allegare l'autorizzazione del Presidente del Tribunale (o di un suo delegato) ad accedere alle informazioni di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare (nell'autorizzazione devono comparire sia il nominativo del debitore che quello del creditore e deve essere leggibile il numero del Registro generale );

3. allegare la procura alle liti rilasciata dal creditore al legale che lo rappresenta; la stessa può risultare anche in calce o a margine di un altro atto eventualmente allegato (es. istanza presentata al tribunale, atto di precetto, ecc.);

4. allegare l'attestazione di conformità della copia del provvedimento autorizzativo e degli altri allegati "agli originali in proprio possesso o alla copia estratta dal fascicolo informatico di cui al procedimento n.r.g.__________ del Tribunale di __________________". L'attestazione deve pervenire in originale firmato digitalmente (formato p7m ) o, in assenza di carta firma digitale, inviata in copia di originale con firma autografa e corredata da copia di un documento d'identità;

5. se l'accesso è finalizzato alla riscossione di crediti relativi a controversie individuali di lavoro o maturati dagli avvocati in qualità di difensori d'ufficio, attestare espressamente tale circostanza, con dichiarazione firmata digitalmente (formato p7m) o con firma autografa (in questo secondo caso allegare copia di originale con firma autografa e copia di un documento d'identità del firmatario).

Al fine di agevolare la corretta assegnazione della richiesta è opportuno inserire nell'oggetto la seguente dicitura: "accesso alle banche dati ex art. 492bis CPC - autorizzata dal Tribunale di ________________ Avvocato ____________ - RG n. ___________ / Ufficio Servizi Fiscali".

Non è opportuno allegare altra documentazione (sentenze, decreti ingiuntivi, notifiche).

I dati di cui l’Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

- ultima dichiarazione dei redditi, se presentata nell'ultimo biennio;

- certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse nell'ultimo biennio (annualità più recente);

- estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni (tipo atto, codici fiscali delle parti, estremi della registrazione);

- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (si precisa che nell’archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldo, giacenza media o singoli movimenti).

A seguito della richiesta, la Direzione regionale invierà tramite p.e.c. l’invito a versare, tramite modello F24, i tributi speciali dovuti, che vengono quantificati in base ai documenti effettivamente disponibili.

Per razionalizzare il flusso delle lavorazioni non è più possibile anticipare il versamento dei tributi speciali ed ottenere parte dei dati in via prioritaria. Eventuali versamenti eseguiti spontaneamente, dal 20 dicembre 2016, con le modalità precedentemente indicate su questo sito saranno considerati in acconto dei tributi dovuti.

Ovviamente è sempre possibile limitare, preventivamente o dopo la determinazione del quantum dovuto, la richiesta ad alcune delle informazioni disponibili, effettuando il versamento parziale dei tributi richiesti.

 

ATTENZIONE: per le richieste autorizzate dal Tribunale di Velletri i creditori devono veicolare le proprie istanze tramite l'UNEP.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla medesima casella di posta elettronica certificata sopra indicata.