Accesso banca dati dell'Anagrafe Tributaria

La Direzione regionale è competente a trattare le istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c e 155 quater, quinquies e sexies delle disp. att. del c.p.c., nei casi in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati, ai sensi dell’art.155 quater delle disp. att. del c.p.c., non siano funzionanti. L’accesso è consentito nei casi normativamente previsti previa autorizzazione del Presidente del Tribunale competente per territorio regionale ovvero a seguito di attestazione rilasciata dall’ufficiare giudiziario presso i Tribunali o la Corte di Appello territorialmente competenti, ai sensi dell’art.155-quinquies, comma 1, disp. att. del c.p.c.

La richiesta di accesso deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella: dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, con istanza sottoscritta digitalmente.

È valida, altresì, l’istanza contenuta nel corpo del messaggio inviato da indirizzo presente nell’indice nazionale degli indirizzi INI-PEC, tale quindi da consentire la verifica di provenienza della comunicazione, in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs 82/2005.

In via residuale, solo qualora non si disponga di PEC, l’istanza, debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia del documento di identità e della delega al professionista incaricato, può essere:

  • inviata con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Regionale dell’Umbria, Via Canali n. 12, 06124, Perugia;
  • consegnata al servizio protocollo della Direzione Regionale dell’Umbria, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del professionista incaricato munito di delega.

L’istanza deve essere presentata unitamente ai seguenti documenti:

  • copia della procura conferita dal creditore (ove non risulti dalla documentazione allegata)
  • copia della richiesta di accesso per la ricerca dei beni ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies o sexies disp. att. c.p.c. presentata all’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. co. 1, o al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. co. 2
  • copia dell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art.155-quinquies disp. att. c.p.c. dall’ufficiale giudiziario nell’ipotesi di cui all’art. 492-bis c.p.c. co. 1 corredata da attestazione di conformità nei casi previsti (vedi seguito)

oppure

  • duplicato informatico dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un suo delegato ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. co. 2, firmata digitalmente (duplicato informatico del documento nativo digitale recante la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, tali da verificarne la provenienza, come previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, D. Lgs. N. 82/2005. Sono pertanto validi sia il formato p7m che il pdf con pannello firme verificabile).

Eventuali copie dei predetti atti, originariamente formati su supporto analogico, devono essere munite di attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal professionista ai sensi degli artt. 196 quater, quinquies, sexies, septies e octies disp. att. c.p.c..

Le istanze prive dei requisiti formali ovvero dei predetti allegati dovranno essere integrate, secondo le richieste che verranno espressamente formulate dall’ufficio.

L’attestazione UNEP o l’autorizzazione del Tribunale competente devono indicare il nominativo del creditore e consentire l’univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA se soggetto diverso).

L’Agenzia fornisce i seguenti dati:

  •  la dichiarazione dei redditi più recente tra quelle presentate nell'ultimo biennio (ad esclusione dei quadri contenenti categorie speciali di dati personali, secondo quanto previsto dal GDPR, Reg. UE 2016/679 (come ad es. i quadri FA e RP)
  • le certificazioni inviate dai sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo riferite all'annualità più recente tra quelle trasmesse nell'ultimo biennio
  • l’elenco degli atti del registro (ultime dieci annualità presenti in banca dati) contenente estremi di registrazione dell’atto, tipologia, ufficio di registrazione, codici fiscali delle parti, valore dell’atto
  •  l'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il soggetto intrattiene o ha intrattenuto rapporti finanziari nell’ultima annualità presente in banca dati.

L’Agenzia, ove espressamente richiesti, può fornire ulteriori dati reddituali e patrimoniali di cui sia titolare, quali, ad esempio, i dati riferiti ad altri modelli di dichiarazione (tra cui il modello IVA) o a periodi anteriori a quelli presi in considerazione, sempre che siano presenti nelle banche dati.

Non saranno, invece, forniti dati di cui l’Agenzia non sia titolare (ad es. dati previdenziali o dati relativi alla proprietà di auto o natanti).

Le informazioni ipotecarie e catastali, se di interesse, vanno richieste agli Uffici provinciali-Territorio delle Direzioni Provinciali competenti o per via telematica, secondo la vigente normativa.

Le informazioni fornite agli Organismi di composizione della crisi sono, di regola, quelle risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari. Le restanti informazioni sono infatti quelle contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria a cui detti Organismi possono accedere mediante consultazione telematica del "cassetto fiscale" del debitore, su autorizzazione del medesimo.

Per prendere visione o estrarre copia degli atti registrati di interesse sarà necessario presentare un’apposita istanza, ai sensi della L. 241/1990, alla Direzione Provinciale presso la quale gli atti sono stati registrati, salvo il caso di atti pubblici/scritture private autenticate (identificati con serie 1, 1T, 2, 2V) per i quali sarà necessario rivolgersi al Notaio/Ente che ha redatto l’atto.

Successivamente al primo accesso non è consentita la riproposizione dello stesso provvedimento autorizzativo per formulare nuove istanze o per verificare se vi siano stati dei cambiamenti circa la situazione patrimoniale degli interrogati rispetto al primo accesso.

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento dei Tributi Speciali previsti nella tabella A allegata al D.P.R. n. 648 del 1972, quantificati in base ai documenti effettivamente disponibili. Il versamento dei tributi speciali deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, indicando, nella sezione "erario", i seguenti dati:

  • codice tributo 1538
  • anno di riferimento (anno di presentazione dell’istanza di accesso)
  • importo a debito (importo comunicato nella richiesta di tributi).

La quietanza del modello F24 attestante il pagamento dei tributi dovrà essere inviata all’indirizzo PEC  dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it, avendo cura di indicare la seguente dicitura “F24 prot. n. - Creditore/Debitore - funzionario referente della pratica”.

Si precisa che in caso di pagamento tramite il servizio di home banking, è necessario trasmettere la delega quietanzata, non risultando sufficiente la semplice conferma restituita al momento della richiesta/prenotazione di pagamento.

L’esenzione dal pagamento dei tributi speciali, da richiedere in fase di presentazione dell’istanza, è prevista nei seguenti casi:

  •  recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d’ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)
  • controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 10 Legge n.533/1973)
  • procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni (art. 19 Legge n.74/1987).

L’ammissione al gratuito patrocinio non è motivo di esenzione dal pagamento dei tributi speciali.

Ai sensi art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 101/2018, gli eredi possono accedere alle informazioni reddituali e patrimoniali presenti in Anagrafe tributaria, incluso archivio dei rapporti finanziari relative al defunto. Non è necessaria in tal caso l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ma va tuttavia attestata la qualità di erede. In mancanza di altri documenti, la qualità di erede potrà essere rappresentata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Le istanze di accesso all’archivio dei rapporti finanziari di soggetti deceduti, formulate dagli eredi, possono essere presentate alla Direzione Regionale competente in base all’ultima residenza nota del defunto.

All’istanza dell’erede dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di morte (in caso di cittadini deceduti all’estero, può essere presentata la dichiarazione sostitutiva, purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano da indicare nella dichiarazione)
  • documentazione dalla quale risulti la qualità di erede ovvero, in mancanza, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all’intervenuta delazione ereditaria, nella quale siano indicati: il titolo a base della stessa (per legge o per testamento - in quest’ultimo caso occorre allegarne copia o indicarne gli estremi di registrazione); i chiamati all’eredità e sia inoltre attestata l’attuale qualità di erede, di legatario o di chiamato dell’eredità del richiedente
  •  copia di un documento di identità del richiedente
  • eventuale procura rilasciata per la presentazione della richiesta, unitamente alla copia dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato;
  • ·         attestazione di conformità dei documenti allegati agli originali.

Per visualizzare i documenti inviati a mezzo posta elettronica certificata dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, firmati digitalmente (file con estensione .p7m), è possibile utilizzare i programmi predisposti dai certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. L'elenco è disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Per tributi speciali e compensi dovuti valgono le medesime indicazioni fornite sopra.