Modalità erogazione rimborsi

Questa scheda servizio è aggiornata al 11 aprile 2022

L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..

Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo (60 giorni dalla data di emissione), alternativamente:

- versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;

- presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:

  • verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
  • verifica dei termini di validità dell’assegno;
  • verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
  • controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.

Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.

Accredito rimborsi su conto corrente

I contribuenti che intendono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso: Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c).

Questa modalità di pagamento consente di velocizzare l’erogazione dei rimborsi ed evitare inconvenienti.

L’accredito dei rimborsi sul conto corrente può essere richiesto anche compilando l’apposito modello, che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:

- quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in tal caso, il modello deve essere firmato digitalmente dall’interessato. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza). 

- presso qualsiasi Ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

Cosa fare se …

Il pagamento del rimborso non è andato a buon fine

Se il pagamento del rimborso non è andato a buon fine, l'Agenzia effettua un altro tentativo di pagamento. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio competente per l’erogazione del rimborso.

Il rimborso è minore o maggiore di quanto ci si attendeva

A seguito dei controlli dell’Agenzia delle entrate, può risultare un rimborso di importo differente (maggiore o minore) rispetto a quello richiesto dal contribuente con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione sull’esistenza di un possibile maggior credito emerso dalle operazioni di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, che potrà essere confermato o come credito per la dichiarazione successiva o come rimborso per l’anno in corso.

In generale, se il rimborso riconosciuto dall’Agenzia non corrisponde a quanto il contribuente ha richiesto, è possibile ricevere maggiori informazioni rivolgendosi all’ufficio territoriale competente. In ogni caso, il contribuente può opporsi seguendo le regole del contenzioso (Home - Cittadini - Accertamenti e regolarizzazioni - Contenzioso e strumenti deflativi).

L’accredito del rimborso risulta “non effettuato”

Può accadere che il beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidano oppure che il conto corrente comunicato risulti chiuso o le coordinate bancarie o postali siano state acquisite in modo errato. In questi casi, la somma che non è stato possibile accreditare viene restituita all’Erario. Effettuate le correzioni necessarie, l’Agenzia delle entrate emetterà il rimborso una seconda volta.

È scaduto il termine per incassare l’assegno vidimato

Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome, entro il termine massimo di 60 giorni dall’emissione può, alternativamente, presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale oppure versarlo sul conto corrente bancario o postale di cui il beneficiario sia titolare. Il termine di validità è impresso a stampa sul titolo. Trascorso tale termine, la somma non riscossa viene restituita all’Erario e, effettuate le eventuali correzioni, l’Agenzia delle Entrate emetterà il rimborso una seconda volta. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio competente per l’erogazione del rimborso.

Casi particolari

Per i rimborsi erogati alle persone fisiche fino al 31 dicembre 2019 le modalità di pagamento, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, erano le seguenti:

• per gli importi fino a 1.549,37 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceveva un invito a presentarsi in qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, poteva riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presentava in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, doveva esibire anche il documento d’identità del delegante;

• per gli importi oltre 1.549,37 euro e fino a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, il rimborso veniva eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;

• per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avveniva, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

Gli ultimi rimborsi disposti con pagamento mediante moduli di riscossione o vaglia della Banca d’Italia sono stati emessi nel mese di dicembre 2019; pertanto, per il pagamento dei rimborsi non andati a buon fine, saranno adottate le nuove modalità di erogazione previste a partire dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 22 novembre 2019. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, che provvederà alla nuova emissione. Per informazioni relative alla presentazione dell’istanza si rimanda alla sezione “Rimborsi con istanza”.

Compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta

Il contribuente che attende un rimborso e risulta contemporaneamente destinatario di una o più cartelle di pagamento per tributi erariali, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, riceve da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione una comunicazione con cui gli viene proposto di compensare i debiti con i crediti (secondo le modalità previste dall'art. 28-ter del DPR n. 602 del 1973).

Tale comunicazione contiene tutte le informazioni sul rimborso, sui ruoli da compensare e le istruzioni da seguire.