Rimborsi imposte indirette

Questa scheda servizio è aggiornata al 14 aprile 2022

Rimborsi Registro e altre imposte

Il contribuente che ha versato imposte di registro o altre imposte oltre il dovuto ha diritto a richiedere il rimborso con una istanza.

Per le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle donazioni, sulle successioni, il rimborso deve essere esaminato ed erogato dall'ufficio presso il quale è stato registrato il corrispondente atto o successione.

Per le altre imposte, è competente l’ufficio nella cui circoscrizione è stabilito il domicilio fiscale del contribuente.

La domanda di rimborso può essere presentata, in carta semplice, presso un qualsiasi ufficio territoriale, che avrà cura di inoltrarlo eventualmente all'ufficio competente. Per le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle donazioni e sulle successioni, la presentazione deve avvenire entro tre anni dal giorno del pagamento oppure, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

L'Agenzia, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo le stesse modalità previste per i rimborsi delle imposte dirette (accredito in conto corrente o assegni vidimati emessi da Poste Italiane S.p.A.).

Di seguito alcuni tipi di rimborso

Tassa annuale sulle unità da diporto

La tassa annuale sulle unità da diporto è stata abrogata, a partire dall'anno d'imposta 2016, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Per gli anni d'imposta in cui risultava dovuta, l'istanza di rimborso, insieme all'eventuale copia della licenza di navigazione, va presentata esclusivamente in via telematica (direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite incaricati).

Informazioni, modello e specifiche tecniche sono disponibili sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso Home - Archivio - Schede adempimento - Schede adempimento 2016 - Richiedere - Tassa sulle unità da diporto.

Contributo unificato di iscrizione a ruolo

La richiesta di rimborso del contributo unificato deve essere presentata, in carta semplice, all'ufficio giudiziario (e non all'Agenzia delle Entrate) entro due anni dalla data del versamento non dovuto o effettuato in eccesso. Deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma richiesta e, per velocizzare e rendere più sicuro il pagamento, le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale.

L'ufficio giudiziario, terminata l'istruttoria, trasmette il provvedimento di liquidazione all'ufficio dell'Agenzia che provvede al pagamento.

Marche da bollo

Non è ammesso il rimborso per le marche da bollo inutilizzate.

Rimborso canone TV

Richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture elettriche

Dal 2016 l'ultima legge di stabilità ha introdotto l'addebito del canone tv in bolletta elettrica. Il rimborso del tributo addebitato nella fattura elettrica e non dovuto si può chiedere compilando il modello disponibile sul sito dell'Agenzia. Possono presentare la domanda di rimborso il titolare dell'utenza elettrica, i suoi eredi o gli intermediari abilitati. I contribuenti registrati a Fisconline/Entratel possono presentare la richiesta di rimborso in via telematica. In alternativa, la domanda di rimborso, insieme ad un valido documento di riconoscimento, può essere presentata con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Le imprese elettriche erogano il rimborso con accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino che il rimborso venga erogato entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, sarà l'Agenzia a effettuarlo. Il modello e le istruzioni per la presentazione della domanda di rimborso sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate seguendo il percorso Home - Cittadini – Pagamenti e rimborsi - Rimborsi - Canone TV Richiesta di rimborso.

Richiesta di rimborso per i cittadini ultrasettantacinquenni del canone TV non addebitato nelle fatture elettriche

Dal 2008, chi ha almeno 75 anni di età e nell'anno precedente ha avuto, insieme con il coniuge convivente, un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro e, a partire dall’anno 2018, a 8.000 euro, è esonerato dal pagamento del canone TV per la televisione posseduta nella casa di residenza. Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi presentando un'istanza di rimborso con il modello presente sul sito internet dell'Agenzia (Home - Cittadini – Pagamenti e rimborsi - Rimborsi - Canone TV Richiesta di rimborso). Questo modello va utilizzato solo se il canone non è stato pagato con addebito in bolletta, ma con altra modalità, come ad esempio l'addebito sulla pensione.