Rimborsi IVA

Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2022

I titolari di partita IVA possono chiedere il rimborso del credito IVA, formatosi nello svolgimento della propria attività, in presenza di determinati presupposti. La domanda può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA o, per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno, presentando l'apposita richiesta telematica (modello TR).

L'erogazione del rimborso avviene in conto fiscale (ulteriori informazioni in merito al conto fiscale sono pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it all'indirizzo Home - Imprese - Rimborsi - Rimborsi in conto fiscale), tranne i casi in cui il contribuente cessi l'attività o sia sottoposto a procedure concorsuali.

Per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro, che presentano determinati profili di rischio, l'erogazione è condizionata alla prestazione di una garanzia, in genere consistente in una fideiussione bancaria o assicurativa.

In casi residuali, qualora non sia possibile procedere con le modalità ordinarie sopra descritte, si può presentare richiesta di rimborso in carta semplice entro due anni dal pagamento dell'imposta non dovuta, oppure, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La richiesta può essere presentata presso un qualsiasi ufficio territoriale, che avrà cura di inoltrarla all'ufficio competente in base alla residenza del contribuente.

Ulteriori informazioni di dettaglio per imprese, lavoratori autonomi e professionisti sono pubblicate sul sito dell'Agenzia all'indirizzo Home - Schede - Rimborsi.

Attestazione dei crediti IVA

Le imprese che attendono l'erogazione di un rimborso IVA, purché in attività, possono accedere a linee di credito messe a disposizione dalle banche che hanno aderito a specifici protocolli stipulati con l'Agenzia.

In tal modo, i crediti IVA sono anticipati come finanziamento a un tasso di interesse agevolato, dopo la valutazione da parte della banca erogatrice.

Per accedere all'anticipazione occorre produrre alla banca l'attestazione di certezza e liquidità del credito IVA, che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Fiscali. Inoltre, l’interessato deve presentare la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l'anticipazione, vistata sia dall’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente per il rimborso, sia dall’agente della riscossione.

La richiesta di attestazione di certezza e liquidità del credito va inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.

Per la richiesta occorre utilizzare gli appositi modelli presenti sul sito internet dell'Agenzia (Home - Schede - Rimborsi - Iva Anticipazione in conto fiscale - Modello e istruzioni) e allegare copia di un documento di riconoscimento valido.

Successivamente alla ricezione della richiesta di attestazione, vengono eseguiti alcuni controlli con la collaborazione degli uffici territoriali volti a verificare che il credito sia certo e liquido e che non sussistano ostacoli al rilascio dell'attestazione.

Affinché l'attestazione possa essere rilasciata è quindi essenziale aver presentato tutta la documentazione necessaria per ottenere i rimborsi IVA (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, ecc.) all'ufficio territoriale competente o all'agente della riscossione che ne ha fatto richiesta.

Entro 120 giorni è comunicato al richiedente l'esito della richiesta, anche se negativo, mediante PEC. In assenza di indirizzo PEC del contribuente, l'esito sarà comunicato tramite posta elettronica o posta ordinaria.

Attestazione dei crediti diversi dall'IVA

Le attestazioni per crediti diversi dall'IVA sono rilasciate dagli uffici territoriali competenti, dopo aver valutato la motivazione della richiesta del contribuente e aver verificato che il credito sia certo e liquido e che non sussistano ostacoli al rilascio dell'attestazione.