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Scheda informativa
Dal periodo d’imposta 2008 è parzialmente deducibile, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), la quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli interessi passivi (articolo 6, comma 1, decreto legge n. 185/2008).
La deduzione forfetaria, pari al 10% dell’Irap versata, può essere richiesta anche per i periodi di imposta precedenti. In questo caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate negli anni precedenti per la mancata deduzione dell’Irap.
Per l’invio delle domande di rimborso è stato fissato un calendario in relazione alla regione di appartenenza, individuata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, come riportato nell'allegato 1 al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009.
L’invio delle domande deve avvenire entro 48 mesi (articolo 38 del Dpr n. 602/1973) dalla data di scadenza prevista per il saldo delle imposte (Irpef/Ires) relative all’anno oggetto della richiesta di rimborso (per esempio, una persona fisica, con richiesta di rimborso per il 2005 e termine per versare il relativo saldo Irpef fissato al 20 giugno 2006, doveva presentare la domanda entro il 20 giugno 2010).