Menu della sezione Adesione verbali di constatazione e inviti al contraddittorio

Adesione all'invito al contraddittorio

Attenzione: dal 1° gennaio 2016 l’istituto di adesione all’invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell’art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge)

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Il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio tramite una comunicazione al competente ufficio e il versamento delle somme dovute entro il 15° giorno che precede la data fissata per la comparizione.

Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, va unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.

L’adesione all’invito al contraddittorio comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.

L’istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l’emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.