Rimborso per i canoni TV pagati erroneamente

Le principali tipologie di casi per i quali è previsto il rimborso del canone televisivo sono:

Seconda casa

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L. 6 agosto 1990, n° 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), "Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora".

Il Ministero delle Finanze con circolare nº. 15 dell'8/3/1991 ha chiarito che ".... per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti.".

L'abbonamento alla televisione per uso privato permette, cioè, al titolare dell'abbonamento ed ai componenti del proprio nucleo familiare, come risultanti dallo stato di famiglia, di detenere legittimamente apparecchi televisivi presso piu' abitazioni con un solo abbonamento.

Sono, pertanto, non dovuti e quindi rimborsabili i canoni televisivi versati, nei casi predetti, in aggiunta al primo.

Duplicazione di pagamento effettuato per lo stesso abbonamento.

Il rimborso può avvenire tramite:

  • accredito in conto canoni futuri: applicato d'ufficio fino a tre annualità; può essere richiesto dall'utente anche per periodi superiori
  • assegno non trasferibile

Per inoltrare domanda di rimborso, compilare e spedire lo   schema allegato   entro tre anni dalla data del versamento non dovuto.