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Modelli di dichiarazione - anno 2007
8. Come si effettua la rateizzazione
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8. Come si effettua la rateizzazione
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Quali versamenti si possono rateizzare
Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Come si effettua la rateizzazione
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento
F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo
commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2007 (il
16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica), ovvero entro il 16 luglio 2007 maggiorando l'importo
dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 2 luglio
2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,20 per cento ovvero entro il 31 luglio 2007 con l'applicazione degli
interessi dello 0,25 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere
dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 18 giugno | 0,00 | 16 luglio | 0,00 |
2ª | 2 luglio | 0,20 | 31 luglio | 0,25 |
3ª | 31 luglio | 0,70 | 31 agosto | 0,75 |
4ª | 31 agosto | 1,20 | 1 ottobre | 1,25 |
5ª | 1 ottobre | 1,70 | 31 ottobre | 1,75 |
6ª | 31 ottobre | 2,20 | 30 novembre | 2,25 |
7ª | 30 novembre | 2,70 |
(*) In questo caso l"importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2007 (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica), ovvero entro il 16 luglio 2007 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d"interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,47 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,50 per cento. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 18 giugno | 0,00 | 16 luglio | 0,00 |
2ª | 16 luglio | 0,47 | 16 agosto | 0,50 |
3ª | 16 agosto | 0,97 | 17 settembre | 1,00 |
4ª | 17 settembre | 1,47 | 16 ottobre | 1,50 |
5ª | 16 ottobre | 1,97 | 16 novembre | 2,00 |
6ª | 16 novembre | 2,47 |
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.