9. QUADRO CR - CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

Questo quadro si compone di quattro sezioni:

  • Sezione I: riservata ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
  • Sezione II: riservata ai crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.
  • Sezione III: riservata ai crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
  • Sezione IV: riservata agli altri crediti d'imposta.

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta. Tale sezione è riservata all'esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all'estero, diversi da quelli d'impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all'estero previsto dall'art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d'impresa prodotti all'estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 che dell' ulteriore credito d'imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE Qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2006 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2. Può accadere che nel 2006 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2006 devono essere dichiarati per l'intero ammontare, nella presente dichiarazione l'imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2006 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta. Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

  • La sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
  • la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

SEZIONE I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
In particolare nei righi da CR1 a CR4 dovete indicare:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell'appendice;
  • nella colonna 2, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2006 indicare "2006";
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2006, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
  • nella colonna 4, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2007. L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero). Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2006 riportare l'importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni);
  • nella colonna 6, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2006; se l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005;
  • nella colonna 7, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006; se l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005;
  • nella colonna 8 il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del mod. 730.

    Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2005

    I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
    I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

    Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004

    I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2005. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito. I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del modello 730/2005. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

    Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003

    Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO Persone Fisiche 2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero". Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";

  • nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
    L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
    La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
    Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:
     
    Stato Estero Anno di produzione Reddito estero Imposta pagata all'estero di cui resasi definitiva nel corso del 2005 di cui resasi definitiva nel corso del 2006 Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005
    A 2005 1.000 350 200 150 200
    B 2005 2.000 600 600   600

    con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.
    Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2006 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
    Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/ 2006 sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";
    Se nella dichiarazione mod. 730/2006 è stato compilato un rigo F8 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 48 (o 49 per il coniuge) del mod. 730-3/2006, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.
  • nella colonna 10 la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
    (colonna 3 / colonna 5) xx colonna 6
    Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
  • nella colonna 11 l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:
    colonna 10 - colonna 9.

SEZIONE I-B

Con riferimento all'importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo relativo all'anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).

In particolare nei righi CR5 e CR6 dovete indicare:

  • nella colonna 1, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
  • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 3, l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 4, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN19.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:

Stato (col. 1) Anno (col. 2) Reddito estero (col. 3) Imposta estera (col. 4) Reddito complessivo (col. 5) Imposta lorda (col. 6) Imposta netta (col. 7) Credito precedenti dichiarazioni (col. 8) di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9) Quota di imposta lorda (col. 10) Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a 2004   10     50 10   10 10
b 2004   20     50 10   15 15
c 2005   20     60 15   20 20
d 2006   30     20     25 25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1) Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2) Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 - col. 8 sez. I-A) Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2004 25 40 25
2005 20 45 20
2006 25 20 20

Nella colonna 2 del rigo RN19 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II-CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il rigo CR7 deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".
Questo rigo si compone di tre colonne:

  • nella colonna 1 deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN31, colonna 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 45 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2006;
  • nella colonna 2 deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2006, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
    • che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2006 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
    • che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
    • che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
    L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
  • nella colonna 3 deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

SEZIONE III-CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Nel rigo CR8 dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").
Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un'attività professionale o d'impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un' assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attività, dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF. Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Il rigo CR9 si compone di tre colonne. In particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN31, colonna 3, del Mod. UNICO 2006, ovvero nel rigo 46 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2006;
  • nella colonna 2, l'ammontare del credito maturato nel 2006, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell' istanza di attribuzione del credito d'imposta. A partire dall'anno 2003, per fruire del contributo è necessario presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.
    è consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.
    Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002;
  • nella colonna 3, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV-ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Il l rigo CR10 di questa sezione è riservato all'esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d'imposta:

  • credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta;
  • credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.

Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta

Rigo CR10:

  • nella colonna 1 indicare il codice 1, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
    Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005).
    In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
    Tuttavia, se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;
  • nella colonna 2 il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2006;
  • nella colonna 3 indicare il credito maturato nel 2006, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
  • nella colonna 4 indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella colonna 5 indicare l'importo del credito residuo così determinato:
    col. 2 + col. 3 - col.
    4
    Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003

Rigo CR10:

  • nella colonna 1 indicare il codice 2, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
  • nella colonna 2 il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2006;
  • nella colonna 3 indicare il credito maturato nel 2006;
  • nella colonna 4 indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella colonna 5 indicare l'importo del credito residuo così determinato:
    col. 2 + col. 3 - col. 4

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.