2. MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

  1. i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
  2. gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.
    Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonchè i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
    Si considerano, altresÌ, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
    Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 18 del TUIR;

    Tipo di attività detenuta all'estero Obbligo di compilazione del quadro RW
    Attività finanziarie estere (emesse da non residenti,compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero) - in ogni caso
    Immobili all'estero - se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto
    - in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
    Preziosi ed opere d'arte - solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
    Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di stato) - in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
    Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti - qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano

  3. i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonchè per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.
Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2007 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2007, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2007 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente. Il presente modulo si compone di tre sezioni:

  • nella Sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all'estero o dall'estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;
  • nella Sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
  • nella Sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

SEZIONE I - TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella Sezione I indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

  • nelle colonne 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
  • nella colonna 3, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
  • nella colonna 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
    • 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
    • 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
  • nella colonna 5, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
  • nella colonna 6, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
    • 1 se denaro;
    • 2 se altro mezzo;
  • nella colonna 7, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
  • nella colonna 8, la data dell'operazione;
  • nella colonna 9, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2006, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.

SEZIONE II - INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2006

Nella Sezione II indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
  • nella colonna 2, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
  • nella colonna 3, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute all'estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
  • nella colonna 4, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

SEZIONE III - TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE ATTIVITà ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2006

Nella Sezione III indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"; posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
  • nella colonna 2, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
    • 1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
    • 2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
    • 3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
  • nella colonna 3, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
  • nella colonna 4, gli estremi di identificazione della banca;
  • nella colonna 5, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
  • nella colonna 6, il numero di conto corrente utilizzato;
  • nella colonna 7, la data in cui è intervenuta l'operazione;
  • nella colonna 8, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Per le operazioni da e verso l'Italia, indicare gli estremi dell'intermediario italiano; nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.