4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso é di 48 mesi decorrenti dal momento in cui é stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto. L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonchè dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.