10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Premessa

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione delle sezioni "pluricredito"

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell' apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del presente quadro il numero dei moduli compilati.
Si segnalano, di seguito, le principali novità.

  1. Sono stati previsti i crediti d'imposta di recente istituzione:
    • premio di concentrazione ex art. 9, D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, da indicare nella sezione XIV;
    • recupero contributo SSN (art. 1, comma 103, della legge n. 266 del 2005), da indicare nella sezione XV.
  2. Devono essere indicati nella sezione XVIII "Altri crediti d'imposta", in quanto non più specificatamente riportati nel presente quadro, i crediti di seguito elencati:
    • credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4, L. 449/97);
    • credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4, L. 448/98).

Si rammentano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

  • salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
  • possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 anche oltre il limite di euro 516.456,90 previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000;
  • ove espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme;
  • in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, unitamente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002).

Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2007 con la conseguenza che, non essendo presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righi non è consecutiva.

SEZIONE I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
(art. 8, c.10, L. n. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 21, c. 4, L. 289/2002; art. 17, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, c. 511, lett. d) L. 311/2004; art. 1, c. 115, lett. d), L. 266/2005; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.
Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU1, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7, colonna 2, del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU2, colonna 1, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
  • nel rigo RU2, colonna 2, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
  • nel rigo RU3, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6737".
  • nel rigo RU4, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
  • nel rigo RU5, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
  • nel rigo RU6, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
  • nel rigo RU7, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche
(art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:

  • nel rigo RU8, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU9, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU10, colonna 1, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006;
  • nel rigo RU10, colonna 2, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6604";
  • nel rigo RU11, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU12, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile in diminuzione dell'IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE III

Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali
(art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)

La disciplina del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, contenuta nell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stata successivamente modificata dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, tra l'altro, ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara - Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16/E del 9 aprile 2004. Nella presente sezione vanno, pertanto, indicati:

  • la parte residua del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica;
  • la parte residua del credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate;
  • il credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione agli incrementi occupazionali realizzati entro il 31 dicembre 2006 sul territorio nazionale e nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1/8/2001- 31/7/2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel rigo RU13, colonne 1 e 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU17 del Mod. UNICO 2006.

Nel rigo RU14, va indicato:

  • nella colonna 2, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione agli incrementi occupazionali verificatisi entro il 31 dicembre 2006 per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
  • nella colonna 3, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione agli incrementi occupazionali verificatisi entro il 31 dicembre 2006 ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 2.

Nel rigo RU15, va indicato:

  • nella colonna 1, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6732" - "6733" - "6744" - "6745" - "6751" - "6758";
  • nella colonna 3, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6752" - "6753" - "6754" - "6755" - "6756" - "6757".

Nel rigo RU16, colonne 1 e 3, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel rigo RU17, va indicata:

  • nella colonna 1, la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16/E del 9 aprile 2004;
  • nella colonna 3, la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla suddetta normativa e illustrati nella citata circolare n. 16/E del 9 aprile 2004.

Il rigo RU18, riservato all'indicazione degli aiuti "de minimis" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nella colonna 2 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili di cui al predetto Regolamento CE non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "de minimis" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. In particolare indicare:

  • nella colonna 1, la data di concessione dell'ultimo aiuto "de minimis" di cui alla colonna 2 del rigo RU14;
  • nella colonna 2, l'ammontare complessivo degli altri aiuti "de minimis" (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

SEZIONE IV

Investimenti delle imprese editrici

Codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria
(art. 8, L. 62/2001; DPCM 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi. L'eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE". In particolare:

  • nel rigo RU19, colonne 1, 2 e 3, riportare l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RU19 del modello UNICO 2006. I soggetti che hanno ottenuto nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione l'accoglimento dell'istanza per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 464, della legge n. 266 del 2005 devono indicare nelle colonne 2 e/o 3 anche l'ammontare del costo sostenuto entro il 31 dicembre 2004 per la realizzazione dell'investimento agevolato;
  • nel rigo RU20, colonna 5, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione al costo degli investimenti indicato nel rigo RU19, colonne 1, 2 e 3;
  • nel rigo RU21, colonne 1, 2, 3 e 4, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU24 del modello UNICO 2006;
  • nel rigo RU22, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6746" e "6765";
  • nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, indicare l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU22 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU24, colonna 2, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU24, colonna 3, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU24, colonna 4, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU24, colonna 5, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione

SEZIONE V

Esercizio di servizio di taxi

Codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2006 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.
Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utilizzato in diminuzione dell'IRPEF, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d'imposta.
Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU25, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU31 del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU26, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
  • nel rigo RU27, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2006;
  • nel rigo RU27, colonna 2, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'Iva dovuta per l'anno 2006;
  • nel rigo RU27, colonna 3, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU27, colonna 4, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU27, colonna 5, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6715" e "6731";
  • nel rigo RU28, l'ammontare del credito di cui al rigo RU27, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU29, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU25, RU26 e RU28 e la somma degli importi indicati nel rigo RU27, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
  • nel rigo RU30, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU29 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
  • nel rigo RU31, la differenza tra l'importo del rigo RU29 e quello del rigo RU30, da utilizzare successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

SEZIONE VII

Campagne pubblicitarie

Codice credito 07

Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate.
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP". Il credito è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e , nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo, determinato detraendo dall'importo del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del Mod. RICAP, la quota (30 per cento) del contributo fruibile nel periodo d'imposta di presentazione dell'istanza.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopra citata; in tal caso, non dovranno essere compilati i righi RU38 e RU39.

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU35, colonne 1, 2 e 3, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU39 del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU36, colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione corrispondente alla misura massima di utilizzo prevista dalla citata delibera del Cipe n. 53 del 25 luglio 2003, in relazione all'anno di presentazione dell'istanza;
  • nel rigo RU37, colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6770", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003, "6771", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004, "6772", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005 e "6791", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006;
  • nel rigo RU38, colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU39, colonne 1 e 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU39, colonna 3, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU39, colonna 4, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU40, colonna 4, da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alla corrispondente colonna del rigo RU37 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

SEZIONE VIII

Carta per editori

Codice credito 08

Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici (art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; art. 1, c. 484, L. 311/2004; DPCM 318/2004)

L'art. 4, commi da 181 a 186 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 484 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri effettuato negli anni 2004 e 2005. Il D.P.C.M. n. 318 del 21 dicembre 2004 ha disciplinato le modalità di riconoscimento del contributo prevedendo, per la fruizione del credito, l'obbligo di presentare un'istanza al Dipartimento per l'Editoria. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU41, colonna 1, l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2005 per l'acquisto della carta, se non già indicato nel Mod. UNICO 2005;
  • nel rigo RU42, colonna 1, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2005, se non già indicato nel Mod. UNICO 2005;
  • nel rigo RU43, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU46 del modello UNICO 2006;
  • nel rigo RU44, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6784";
  • nel rigo RU45, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU44 versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU46, colonna 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU43 e RU45 e l'importo indicato nel rigo RU44 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

SEZIONE IX

Investimenti in agricoltura ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002

Codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere indicato nella sezione X, indicando il codice credito "VS".
La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell' art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel rigo RU47 vanno indicati:

  • nella colonna 1, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
  • nella colonna 2, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
  • nella colonna 3, l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell' Agenzia delle Entrate.

Nel rigo RU48, colonna 1, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU48, colonna 4, del modello UNICO 2006;

Nel rigo RU48, colonna 2, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6743".

Nel rigo RU48, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel rigo RU48, colonna 4, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU47 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Il rigo RU49 è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

  • nelle colonne 2, 3, 4 e 5, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
  • nella colonna 6 va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/73, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
  • nella colonna 7 va indicato l'importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
(art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L. 266/2005)

Nella presente sezione devono essere indicati:

  • i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche;
  • i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n.388 del 2000 è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:

  • il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
  • il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 178 del 2002;
  • il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.
Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti sei corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati devono riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". Inoltre, è stato previsto un ulteriore codice identificativo per l'indicazione dei dati degli investimenti realizzati nel territorio campano e finanziati dalla Regione Campania. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti devono compilare più sezioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti ex art. 8 L. 388/2000

Codice credito VS

1) Codice credito "VS" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il codice tributo "6734".
Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51 del 29 novembre 2005.

Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002

Codice credito TS

2) Codice credito: "TS" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1, lett.b), della legge 289 del 2002, utilizzando il codice tributo "6742".

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Istanza 2003

Codice credito S3

3) Codice credito: "S3" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 dalla legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.
Devono indicare il suddetto codice credito i soggetti che hanno presentato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta (modelli ITS e RTS) nell'anno 2003 e ne hanno ottenuto l'accoglimento a partire dal mese di settembre 2003.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge 289 del 2002, come integrato dall' art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il codice tributo "6759" per gli investimenti nel Sud e "6773" per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Istanza 2004

Codice credito S4

4) Codice credito "S4" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.
Devono indicare il suddetto codice credito:

  • i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2004, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
  • i soggetti che nel 2004 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2003 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il codice tributo "6760" per gli investimenti effettuati nel Sud e "6774" per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Istanza 2005

Codice credito S5

5) Codice credito "S5" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2005.
Devono indicare il suddetto codice credito:

  • i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2005, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
  • i soggetti che nel 2005 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2004 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il codice tributo "6761" per gli investimenti effettuati nel Sud e "6775" per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Istanza 2006

Codice credito S6

6)"Codice credito "S6" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006.
Devono indicare il suddetto codice credito:

  • i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2006, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
  • i soggetti che nel 2006 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2005 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento.

Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando i codici tributo "6762" per gli investimenti effettuati nel Sud e "6776" per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania

Codice credito RC

7) Codice credito "RC" - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006 - Credito d'imposta finanziato dalla Regione Campania.
Devono indicare il suddetto codice credito i soggetti che hanno presentato nell'anno 2006 l'istanza di attribuzione del credito d'imposta (modelli ITS e RTS) per investimenti nel territorio campano e, non essendo stati ammessi al beneficio per esaurimento delle risorse statali, hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza a seguito del finanziamento della Regione Campania. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il codice tributo 3891.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione.

Nel rigo RU50, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel rigo RU51, vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato.

In particolare:

  • nella colonna 1, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art.8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
  • nelle colonne 2, 3 e 4 barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nella Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
  • nelle colonne 5, 6 e 7 va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta, 2004, 2005 e 2006. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei righi da RU52 a RU71, vanno indicati i dati relativi agli investimenti agevolati, in corrispondenza della regione nella quale gli stessi sono stati realizzati. Si segnala che gli investimenti effettuati nei comuni di Balsorano, Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata e Valle Castellana situati nella regione Abruzzo, essendo ricompresi nei bacini di occupazione (SLL) integrali del Centro-Nord, devono essere indicati in corrispondenza della regione di appartenenza del bacino.

In particolare, vanno indicati:

  • nella colonna 1, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
  • nelle colonne 2 e 3, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti;
  • nella colonna 4, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alla sopra citata circolare n. 41/E;
  • nella colonna 5, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo;
  • nella colonna 6, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel rigo RU72, colonna 1, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito, risultante dal rigo RU72, colonna 5, del Mod. UNICO 2006. In relazione al codice credito"S3", l'importo residuo da indicare nella presente colonna è quello riferito alle istanze di attribuzione del credito accolte a partire dal mese di settembre 2003 (codice "2", nel rigo RU50, colonna 2, del modello UNICO 2006). Con riferimento ai codici credito "S6" e "RC" la presente colonna non deve essere compilata.

Nel rigo RU72, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU52 a RU71.

Nel rigo RU72, colonna 3, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel rigo RU72, colonna 4, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. L'importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel rigo RU72, colonna 5, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU50 siano stati indicati i codici credito "S3" e "S4".

Il rigo RU74 è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).

In particolare:

  • nelle colonne 2, 3, 4, 5 e 6, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
  • nella colonna 7, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
  • nella colonna 8, va indicato l'importo di cui alla colonna 7 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità") e devono essere indicati, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio é concesso oppure, ai sensi dell'art.11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi e Spese di ricerca

Codice credito 10 e Codice credito 11

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997. Per la fruizione dei benefici sono utilizzabili, rispettivamente, i codici tributo "6713" e "6714".

Commercio e turismo

Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i codici tributo: "6703" e "3887"

Strumenti per pesare

Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97)

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121. Per la fruizione del beneficio è utilizzabile il codice tributo "6717".

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU75, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
  • nel rigo RU76, colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU83 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
  • nel rigo RU77, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
  • nel rigo RU77, colonna 5, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU78, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU79, colonne 1, 2, 3 e 4, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
  • nel rigo RU80, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU81, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU82, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU81 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU83, colonna 2, la differenza tra la somma dei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU83, colonna 3, la differenza tra la somma dei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU83, colonna 4, la differenza tra la somma dei righi RU76, RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU83, colonna 5, la differenza tra la somma dei righi RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 17 e 20. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Incentivi per la ricerca scientifica

Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99, D.M. 593/2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il codice tributo "6701".

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

Codice credito 20

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall'art. 1, c. 238, L. 296/2006)

Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l'installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il codice tributo "6709".

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU84, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
  • nel rigo RU85, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU89 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;nel rigo RU86, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
  • nel rigo RU87, colonna 1, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU84 sia stato indicato il codice credito 20, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti dovute per l'anno 2006;
  • nel rigo RU87, colonna 2, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006;
  • nel rigo RU87, colonna 3, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU87, colonna 4, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU87, colonna 5, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU88, l'ammontare del credito di cui al rigo RU87, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU89, la differenza fra la somma dei righi RU85, RU86 e RU88 e la somma degli importi indicati nel rigo RU87, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIII

Caro petrolio

Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio)
(art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune con riferimento ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per la fruizione del credito d'imposta è utilizzabile il codice tributo: "6740".

Nel prospetto va indicato:

  • nel rigo RU90, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2006;
  • nel rigo RU91, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2006;
  • nel rigo RU92, l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU93, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU90 e RU92 e l'importo indicato nel rigo RU91 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

SEZIONE XIV

Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005

Codice credito 36

Credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione (art. 9, D.L. 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005)

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti l'operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Per la fruizione del contributo, deve essere presentata un'apposita istanza (Mod. "ICC"), in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU95, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle istanze presentate, rispettivamente, nel 2005 o nel 2006;
  • nel rigo RU96, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6786", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005 e "6792", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006;
  • nel rigo RU97, colonne 1 e 2 , l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU96 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU98, colonne 1 e 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU95 e RU97 e l'importo indicato nel rigo RU96 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XV

Recupero contributo S.S.N.

Codice credito 38

Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, c. 103, L. 266/2005, art. 1, c. 396, L. 296/2006)

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU100, l'ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2005;
  • nel rigo RU101, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6789";
  • nel rigo RU102, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE XVI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 28 - 30 e 34.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti

Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; DI 87/2002)

La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002.
Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge 388/2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo: "6741".

Mezzi antincendio e autoambulanze

Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)

L'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il codice tributo "6769".

Regimi fiscali agevolati

Codice credito 30

Credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche (artt. 13 e 14, L. 388/2000; art. 1, D.M. 7 febbraio 2003)

La legge n. 388 del 2000, agli articoli 13, commi 5, e 14, comma 8, ha previsto un credito d'imposta, fruibile in via automatica, per l'acquisto delle apparecchiature informatiche a favore delle persone fisiche che, avendo optato per i regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili, rispettivamente, i codici tributo "6735" e "6738".
Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPC". Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i codici tributo "6763" e "6764".

Software per farmacie

Codice credito 34

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)

L'articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il codice tributo "6779".

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU104, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
  • nel rigo RU105, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU100 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
  • nel rigo RU106, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU107, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU108, l'ammontare del credito di cui al rigo RU107 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU109, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU105, RU106 e RU108 e l'importo indicato nel rigo RU107, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XVIII

Altri crediti d'imposta

Codice credito 99

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel presente quadro.
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d'imposta da indicare nella presente sezione:

  • credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della L. n. 488/1999, utilizzabile tramite il codice tributo "6606";
  • credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo "6716";
  • credito per la promozione dell'imprenditoria femminile, previsto dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il codice tributo "6718";
  • credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo "6710" e "6712";
  • credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo "6711";
  • credito d'imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall'art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo "6708".
  • credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo "6700";
  • credito d'imposta per incentivi occupazionali, previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo "6705".

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU115, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi RU105, RU89 con riferimento al codice credito 15 e RU89 con riferimento al codice credito 16 del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU116, l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU117, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU115 e RU116 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2006 nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 nell'anno 2006;
  • nel rigo RU118, l'ammontare del credito di cui al rigo RU117, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
  • nel rigo RU119, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU115, RU116 e RU118 e la somma degli importi indicati nel rigo RU117, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

SEZIONE XIX

Creditori verso EFIM

Codice credito 32

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:

  • nel rigo RU120, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU109 del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU121, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
  • nel rigo RU122, colonna 1, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2006 per le quali si fruisce della sospensione;
  • nel rigo RU122, colonna 2/, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2006 per la quale si fruisce della sospensione;
  • nel rigo RU122, colonna 3, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
  • nel rigo RU122, colonna 4, l'importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'Irpef, per le quali si fruisce della sospensione;
  • nel rigo RU123, la differenza tra l'importo di rigo RU120 e la somma degli importi dei righi RU121 e RU122, colonne 1, 2, 3 e 4.

SEZIONE XX

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

Codice credito 33

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, L. 289/2002 come sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003)

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno regolarizzato le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, c. 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed hanno versato, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti. A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha attribuito un credito d'imposta, da utilizzare ai fini Irpef o Ires, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono state effettuate le variazioni o iscrizioni, sia avvenuta la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore, delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:

  • nel rigo RU124, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU114 del Mod. UNICO 2006;
  • nel rigo RU125, l'ammontare del credito di cui al rigo RU124 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
  • nel rigo RU126, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo indicato nel rigo RU124 e l'importo indicato nel rigo RU125 che potrà essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XXI

Crediti d'imposta ricevuti

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta.
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).
In particolare, nei righi da RU127 a RU131, vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

  • nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
  • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del credito;
  • nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto cedente;
  • nella colonna 4, l'ammontare del credito ricevuto.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere altresì riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei righi RU47 e RU72 rispettivamente delle sezioni IX e X). Con riferimento ai crediti da indicare nelle sezioni XVIII e XX, il credito ricevuto va riportato rispettivamente nei righi RU115 e RU124.

Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo all'avente diritto in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito residuo della precedente dichiarazione" in corrispondenza della colonna relativa all'anno di insorgenza del credito ovvero al regime agevolativo interessato. Del pari, l'importo del credito ricevuto va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", se nella sezione relativa al credito ricevuto non è previsto il rigo "credito spettante nel periodo d'imposta" ovvero non ne è consentita la compilazione.
Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta". Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA
Credito Codice Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica 01 I
Esercenti sale cinematografiche 02 II
Incentivi occupazionali 03 III
Investimenti delle imprese editrici 04 IV
Esercizio di servizio di taxi 05 V
Giovani calciatori 06 VI
Campagne pubblicitarie 07 VII
Carta per editori 08 VIII
Investimenti in agricoltura 09 IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000 VS X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 TS X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003 S3 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004 S4 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005 S5 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006 S6 X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania RC X
Investimenti innovativi 10 XI
Spese di ricerca 11 XI
Commercio e turismo 12 XI
Strumenti per pesare 13 XI
Incentivi per la ricerca scientifica 17 XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL 20 XII
Caro petrolio 23 XIII
Assunzione detenuti 24 XVI
Integrazione culturale 27 XVI
Mezzi antincendio e autoambulanze 28 XVI
Giovani sportivi 29 XVI
Regimi fiscali agevolati 30 XIV
Creditori verso EFIM 32 XIX
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate 33 XX
Software per farmacie 34 XVI
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005 36 XIV
Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005 37 XVI
Recupero contributo SSN 38 XV
Adattamento misuratori 40 XVI
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006 41 XVI
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006 42 XVI
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006 43 XVI
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006 44 XVI
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006 45 XVI
Produzione opere musicali 46 XVII
Spese per certificazioni imprese agricole 47 XVII
Promozione pubblicitaria imprese agricole 48 XVII
Altri crediti d'imposta 99 XVIII