2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2005 e nel 2006 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

  • Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)";
  • Decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006 n. 86;
  • Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
  • Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)".

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha introdotto una serie di modifiche al TUIR. In particolare, l'art. 5-quinquies ha inserito all'art. 109 del TUIR, dopo il comma 3, i commi 3- bis e 3-ter, con i quali è previsto che le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR e i relativi costi, e, con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87 del TUIR.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 103 del TUIR dall'art. 1, comma 521, della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.

Decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86

L'art. 2 del D.L. 1º febbraio 2006, n. 23, in riferimento all'anno 2006, ha previsto, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1 del citato decreto, che il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata della sospensione legale dell'esecuzione con un massimo di sei mesi ai sensi del precedente articolo 1.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto, tra gli altri, una serie di interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
L'articolo 36 contiene disposizioni volte al recupero di base imponibile.
In particolare, il comma 4-bis ha modificato il regime di tassazione integrale degli utili e proventi equiparati di cui all'art. 89, comma 3, del TUIR, provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito del percettore anche gli utili erogati indirettamente in Italia attraverso altra società non residente in un Paese "black list", fermo restando l'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR.
Il comma 5, modificando l'art. 102, c. 3, del TUIR, ha escluso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati "promiscuamente"nell'esercizio d'impresa, anche se acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. Per l'individuazione dei beni in parola si veda l'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR.
Con riferimento alla deducibilità dei canoni di leasing riferibili ai beni in questione, il comma 6-bis, inserendo una nuova disposizione nel comma 7 dell'art. 102 del TUIR, subordina la deduzione fiscale alla condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 al costo del bene. Tale modifica normativa si applica ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006.
In materia di fabbricati strumentali, il comma 7, sostituito dalla lettera a), comma 18, art. 2, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza; è previsto altresì che il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
La lettera b), comma 18, art. 2, del decreto legge n. 262 del 2006, ha introdotto, inoltre, il comma 7-bis nell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006, prevedendo che le precedenti disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.
La lettera c), comma 18, art. 2, del decreto legge n. 262 del 2006, infine, sostituendo il comma 8 dell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006, ha previsto che, in deroga alle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), le norme contenute nei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 e del valore derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.

Con il comma 9 è stato modificato l'art. 115, comma 3, del TUIR, introducendo un limite all'utilizzo delle perdite dei soci relative ad esercizi anteriori all'inizio del regime della trasparenza fiscale; con effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 116 del TUIR. Tali perdite non possono più essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. Ai sensi del comma 11 come sostituito dal comma 23, art. 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, tale disposizione produce effetti con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi ai periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data del 4 luglio 2006.

Il comma 12, lett. a), ha apportato modifiche all'art. 84, c. 2, del TUIR, prevedendo che il riporto illimitato delle perdite riguarda quelle maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione e a condizione che le stesse si riferiscano ad un attività produttiva effettivamente nuova. Inoltre, il comma 13, come sostituito dal comma 22, art. 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che le disposizioni della lett. a), comma 12, del D.L. n. 223/2006 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Con la soppressione della lett. a) del comma 3 dell'art. 84 del TUIR, disposta dal comma 12, lett. b), è stata esclusa l'esplicita deroga ivi contenuta; ne consegue che in presenza delle condizioni inibitorie contemplate al comma 3 dell'art. 84 del TUIR non è più consentito il riporto delle perdite pregresse con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito del gruppo; tale modifica si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data del 4 luglio 2006.
Il comma 18 ha modificato l'art. 101, comma 1, del TUIR, disponendo - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Il comma 20, abrogando il comma 3 dell'art. 93 del TUIR, ha escluso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, la facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Il comma 27 ha modificato l'art. 8 del TUIR prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali perdite sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi, e si rendono applicabili anche le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 84 del TUIR (riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività). Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Il comma 29 ha introdotto i nuovi commi 1- bis, 1- ter e 1- quater nell'art. 54 del TUIR.
Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo è stata attribuita rilevanza reddituale alle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
Inoltre, tra i proventi che concorrono a formare il reddito professionale assumono rilevanza anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
Per quanto concerne infine le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, è prevista l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo. L'articolo 37 contiene disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.
Il comma 45, modificando l'art. 103, comma 1, del TUIR, ha previsto che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da un terzo al 50 per cento e che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.
Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006 ovvero nei cinque anni precedenti.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha introdotto disposizioni urgenti in materia tributaria. L'art.1 contiene una serie di misure in materia di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria. In particolare il comma 6 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo comma 12-bis. Ne consegue che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'art. 110, comma 10, del TUIR , salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, è stata estesa anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
L'art.2 contiene una serie di misure in materia di riscossione.
Il comma 71, lett. b), ha modificato, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 1, lett. a), b) e b-bis), del TUIR, escludendo la possibilità di dedurre il 50 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e stabilendo che per quanto concerne i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti può essere dedotto solo l'importo costituente reddito di lavoro (lett. b-bis); è stata ridotta, inoltre, dal 50 al 25 per cento la percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli per i soggetti esercenti arti e professioni.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

L'art. 1, comma 403 della legge finanziaria per il 2007, ha disposto che relativamente alla determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 2007, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 401 e 402 del medesimo articolo.

Il comma 397, ha prorogato per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2006, l'art.11, comma 106, L. 266/2005 (Finanziaria 2006), in base al quale la deduzione forfetaria per spese non documentate di cui all'art.66, comma 5, primo periodo, del TUIR, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.