3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.
Gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR vanno dichiarati nel quadro RL.
Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 269 del 2003, i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza.

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni"

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo RE1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECOFIN 2004. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
La colonna 2 del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

  • barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione della colonna 2 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel rigo RE2, colonna 1, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 54, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23.

Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Nel rigo RE3, colonna 1, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo.
L'importo di cui a colonna 1 deve essere riportato nel totale indicato a colonna 2.
Nel rigo RE3, colonna 2, va indicato, oltre all'importo di cui alla colonna 1, l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare:

  • gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 54, comma 1-quater, del TUIR, introdotta dall'art. 36, comma 29 del D.L. n. 223 del 2006, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della nuova lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, inserita dal citato comma 29, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata.
Nel rigo RE4, indicare, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, come modificato dall'art. 36, comma 29, del sopraccitato D.L. n. 223 del 2006, le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. Le corrispondenti minusvalenze vanno indicate nel successivo rigo RE18.
Nel rigo RE5 , colonna 3, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili comprensivo degli importi indicati in colonna 1, qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

  • adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1;

    Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

  • adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1.

    Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

In colonna 2 va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (codice tributo 4726).

TOTALE COMPENSI

Nel rigo RE6 va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, colonna 2 , RE4, e RE5 colonna 3.
Nel rigo RE7 vanno indicati:

  • le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
  • l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
  • il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
  • il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"); Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel rigo RE8 vanno indicati:

  • i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
  • il 25 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel rigo RE9 vanno indicati:

  • il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
  • i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
  • il 25 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. Nel rigo RE10 vanno indicati:

  • il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
  • l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;


  • l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2006 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
  • la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
  • il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
  • l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
  • le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
  • il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel rigo RE11 vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

  • l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
  • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.
Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel rigo RE12 va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.
Nel rigo RE13 va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.
Nel rigo RE14 vanno indicati i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Nel rigo RE15, colonna 1, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi della nuova formulazione del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, modificato dall'art. 36, comma 29, del D.L. n. 223 del 2006. In colonna 2 indicare l'intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista. In colonna 3, indicare l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più colonna 2. L'importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e agli importi indicati in colonna 1 del rigo RE3 e nel rigo RE4).
Nel rigo RE16, colonna 2, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3 e RE4). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Nella colonna 1 del rigo RE16 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.
Nel rigo RE17 va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.
Nel rigo RE19 vanno indicati:

  • il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
  • il 25 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo);
  • il 25 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
  • l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Differenza

Nel rigo RE20 va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.
Nel rigo RE21, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.
I ricercatori che intendono avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 2 del medesimo rigo.

Il rigo RE22 deve essere compilato se il contribuente si è avvalso di uno dei seguenti regimi:

  • Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive. L'art.13 della Legge 388 del 2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 54 del TUIR.


  • Regime sostitutivo per le attività marginali. L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di compensi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.822,84.

    Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE21, colonna 2), determinato tenendo conto dei compensi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388 del 2000 (da indicare a rigo RE2, colonna 2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 54 del TUIR (righi da RE7 a RE19), ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei compensi in base agli studi di settore sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Nel rigo RE22, pertanto, va indicato in colonna 1:

  • il codice 1 in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
  • il codice 2 in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In colonna 2 va indicato :

  • in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 2. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4025;
  • in caso di codice 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 2. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4026.

Qualora l'importo di rigo RE21, colonna 2, sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel rigo RE23, qualora non sia stato compilato il rigo RE22, va indicata la somma tra:

  • l'importo di rigo RE21, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1 del medesimo rigo;
  • il 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 1;
  • l'importo di rigo RE2, colonna 1.

Nell'ipotesi in cui, invece, sia stato compilato il rigo RE22, nel presente rigo va indicato l'importo di rigo RE2, colonna 1.

L'eventuale perdita di rigo RE23 , può essere utilizzata per compensare l'eventuale reddito di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti risultante nel rigo RH14 . La perdita residua deve essere indicata nel campo 1 del rigo RS10 del prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS10 colonna 2 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo. Si ricorda che l'art.36 del D.L.223/2006 ha riformulato l'art.8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel rigo RE24 vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

  • nella colonna 1, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
  • nella colonna 2, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1, aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, come indicato nel rigo RE3, colonna 1.
Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel rigo RE25 va indicata l'eventuale perdita derivante dal reddito di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti risultante dal rigo RH14. L'importo del rigo RE25 non può eccedere l'importo del rigo RE23 (se positivo) o RE24 . La perdita residua deve essere indicata nel campo 1 del rigo RS10 del prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS10 colonna 2 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo. Si ricorda che l'art. 36 del D.L. 223/2006 ha riformulato l'art.8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori.
Nel rigo RE26 indicare la differenza tra l'importo di rigo RE23 (se positivo) o RE24 ed il rigo RE25. Tale reddito va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.

Ritenute d'acconto

Nel rigo RE27 va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN.